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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato la sospensione della patente. La sanzione amministrativa accessoria è stata eliminata e la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Alessandria per l'eventuale esercizio dei poteri di sua competenza ex art. 224, co. 3 cod. strada.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grassano era stato ascritto del reato di cui all'art. 187, co. 1 e ibis del codice della strada (fatto commesso a Ovada il 18/09/2018). Il Tribunale di Alessandria ha dichiarato "non doversi procedere" per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), ma ha comunque applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Il ricorrente ha impugnato quest'ultima statuizione denunciando violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 187 cod. strada (co. 1 e ibis)

    Norma che definisce il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); richiamata quale fatto estinto a seguito della messa alla prova.

  • art. 168-ter cod. pen.

    Disciplina la messa alla prova con esito positivo e l'estinzione del reato: la Corte interpreta che, una volta estinto il reato per messa alla prova, il giudice non può applicare autonomamente sanzioni amministrative accessorie relative alla patente.

  • art. 224, co. 3 cod. strada

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte afferma che tale competenza non può essere sostituita dal giudice penale quando il reato è estinto per messa alla prova.

  • artt. 464-septies e 531 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in ordine alla dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato; usate per giustificare la decisione del Tribunale sulla non procedibilità ma non per legittimare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

  • riferimenti a artt. 186 e disposizioni su sanzioni sostitutive (menzionati in motivazione)

    La Corte distingue l'istituto della messa alla prova dalle ipotesi previste per le sanzioni sostitutive (art. 186 e relative disposizioni): la disciplina che consente al giudice di applicare sanzioni alternative in alcune ipotesi non è estensibile alla messa alla prova che determina estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168-ter c.p.), il giudice penale non può irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente: tale competenza è del Prefetto (art. 224, co. 3 cod. strada).
  • La pronuncia di estinzione del reato comporta che le misure amministrative connesse alla circolazione stradale devono essere gestite nell'ambito amministrativo (Prefetto) e non possono essere sostituite dal provvedimento giudiziale penale quando l'istituto della messa alla prova ha avuto esito positivo.
  • Se il giudice penale applica comunque una sanzione amministrativa accessoria non prevista dalla disciplina applicabile alla messa alla prova, la decisione è annullabile in sede di legittimità e la parte relativa alla sanzione dovrà essere eliminata con eventuale trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.
  • Nelle ipotesi in cui non vi sia estinzione del reato o la messa alla prova non abbia esito positivo, resta ferma la possibilità di valutare le diverse forme di sanzione previste dal codice della strada e dal codice penale secondo le rispettive competenze.
  • In caso di dubbio sulla competenza per l'irrogazione della sanzione accessoria, è necessario verificare se la fattispecie rientra nella disciplina speciale che attribuisce la competenza al giudice; in assenza di tale deroga, la competenza resta al Prefetto.

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