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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Russo impugna la sentenza d'appello che, accogliendo l'appello del Procuratore generale, ha riformato l'assoluzione di primo grado e lo ha condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché a suo avviso non era ravvisabile il dolo bensì una mera negligenza: la somma contestata come percepita (e indicata nell'imputazione) sarebbe stata errata (11.644,24 euro) mentre dalla documentazione INPS risulta erogata una somma inferiore (11.252,34 euro) che, secondo il ricorrente, avrebbe comunque consentito l'accesso al patrocinio a spese dello Stato o comunque superava di pochissimo il limite per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (superamento di soli 115,83 euro). Inoltre la difesa aveva richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis, negata in sede di merito con riferimento alla esistenza di numerosi precedenti penali dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo all'assenza del dolo, ritenendo che la Corte d'appello abbia fornito motivazione adeguata e analitica circa la consapevolezza dell'imputato nel dichiarare di non aver percepito reddito, nonostante l'effettiva percezione di indennità. Tuttavia la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: la sentenza d'appello non ha adeguatamente valutato l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., dato il carattere esiguo del reddito percepito e il fatto che il superamento del limite previsto per l'applicazione della causa era minimo; il richiamo ai precedenti penali non è idoneo a sostituire una motivazione specifica in ordine all'inedibilità del 131-bis. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per la valutazione su quel punto; il ricorso è rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Norma contestata per il reato relativo a dichiarazioni false o irregolari con riferimento al patrocinio a spese dello Stato o ai benefici amministrativi collegati; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo nella falsa dichiarazione sulla percezione di reddito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito doveva esaminare esplicitamente la possibile applicazione di questa causa, soprattutto in presenza di un superamento minimo dei parametri economici e di una situazione economico-sociale che appariva esigua.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma richiamata nel confronto con l'art. 131-bis; la Corte osserva che i parametri per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) sono diversi da quelli relativi alla causa di non punibilità (art. 131-bis), perciò il riferimento ai precedenti penali non può supplire a una motivazione specifica circa l'esclusione del 131-bis.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma una assoluzione, deve confutare specificamente i principali argomenti della motivazione di primo grado e indicare chiaramente il proprio percorso logico; la cassazione non può sostituirsi al giudice di merito ma verifica la completezza della motivazione.
  • Quando l'asserita falsa dichiarazione riguarda importi prossimi ai limiti di legge per benefici economici o per l'applicazione di cause di non punibilità, il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; il mancato esame di questo profilo è vizio rilevante.
  • Il mero richiamo alla esistenza di precedenti penali non può, senza adeguata motivazione e specificazione della loro natura, escludere automaticamente la causa di non punibilità per particolare tenuità: occorre valutare la natura e l'entità dei precedenti rispetto ai parametri di cui alle norme rilevanti.
  • La distinzione tra errore/negligenza e dolo si valuta anche in base alla coerenza della dichiarazione con la situazione di fatto: dichiarare di non aver percepito redditi quando risultano prestazioni percepite può essere ritenuto atto intenzionale e non mera distrazione, se la circostanza dichiarata è fondamentale e difficilmente riconducibile a semplice confusione.
  • In casi di contestazione di importi, è essenziale produrre e valorizzare documentazione ufficiale (es. INPS) e richiedere espressamente l'applicazione delle cause di non punibilità o attenuanti, motivando in ordine alla loro compatibilità con la situazione economica e i precedenti.

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