Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguardava una condanna per il reato previsto dall'art. 116, comma 13, del Codice della Strada (guida senza patente) commesso a Melito di Napoli il 4/9/2011. Il ricorrente deduceva la depenalizzazione del fatto e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; il Pubblico Ministero e il difensore del ricorrente hanno chiesto l'annullamento della sentenza sostenendo che il fatto non è più previsto come reato, ovvero che il reato era prescritto.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, successivamente alla pronuncia di primo grado, la condotta di guida senza patente è stata depenalizzata: l'art. 116, comma 13, d.lgs. 285/1992 è stato trasformato in illecito amministrativo dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15/01/2016 n. 8 (in vigore dal 6/02/2016). La Corte ha inoltre rilevato che, pur essendo il ricorrente deceduto (20/06/2016), ciò non preclude il riconoscimento che il fatto non è previsto dalla legge come reato, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla tutela della memoria e sull'applicazione delle cause estintive anche dopo la morte dell'imputato. Pertanto la condanna penale è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 116, comma 13, Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
La norma che originariamente puniva la guida senza patente è stata considerata non più idonea a fondare una responsabilità penale alla luce della successiva normativa di depenalizzazione.
art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Ha trasformato la contravvenzione prevista dall'art. 116, comma 13, in illecito amministrativo, con entrata in vigore il 6 febbraio 2016; tale trasformazione determina la cessazione della rilevanza penale del fatto.
Principio secondo cui la sopravvenienza di una causa estintiva del reato (anche la morte) non annulla la realtà che il fatto non sia previsto dalla legge come reato e non impedisce il riconoscimento dell'innocenza; va applicato anche per tutelare la memoria degli eredi.
Sez. Un. n. 6682 del 4/2/1992 (Musumeci)
Giurisprudenza di legittimità che afferma la rilevanza della tutela dell'innocenza anche dopo la morte dell'imputato e la necessità di non penalizzare gli eredi per la sopravvenuta estinzione del reato.
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020 conv. e successive modifiche (riferimento procedurale)
Normativa che disciplina l'udienza senza discussione orale e l'assunzione di conclusioni scritte; richiamata in relazione alla procedura di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Se, dopo la condanna, la condotta è stata depenalizzata (trasformata in illecito amministrativo), la Corte di cassazione annulla la sentenza penale senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
- La sopravvenuta morte dell'imputato non impedisce che venga pronunciato l'annullamento della condanna quando sussista una causa estintiva del reato: la tutela dell'innocenza e della memoria degli eredi giustificano la pronuncia favorevole anche post mortem.
- La conversione di un illecito penale in illecito amministrativo non comporta la trasformazione della pena penale in sanzione amministrativa nella sede penale: la condanna penale va annullata e le eventuali conseguenze amministrative vanno valutate secondo la normativa specifica e i relativi procedimenti.
- È necessario verificare sempre la data di entrata in vigore della normativa di depenalizzazione per stabilire l'effetto sul procedimento penale e sull'eventuale esecuzione della pena.
- L'estinzione del reato per depenalizzazione non incide, di regola, sulle obbligazioni civili derivanti dal fatto e sulle spese processuali, che possono permanere a carico degli eredi o soggetti responsabili civilmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17176/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17177/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17178/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17183/2023 del 26/04/2023
- Sentenza penale · 26 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17188/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →