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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate dalla persona offesa. Il ricorrente contestava che la Corte d'Appello avesse fondato la condanna su massime di esperienza e mera verosimiglianza senza escludere adeguatamente ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa (in particolare la incompatibilità temporale e comportamentale della vittima con la gravità delle lesioni, la scarsa entità dei danni al veicolo della vittima e la dispersione dell'energia dovuta al tamponamento a catena). Inoltre si doleva del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante accertamento medico-legale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti sostanzialmente chiedessero una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione coerente, logica e priva di vizi tali da consentire il sindacato di legittimità. È stato confermato l'impianto probatorio dei giudici di merito in ordine al nesso causale e alla responsabilità del Pividori; la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta infondata alla luce della natura eccezionale dell'istituto e dell'adeguatezza della motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, non è stato preso in considerazione l'eventuale nuovo regime di procedibilità introdotto dalla riforma (querela di parte). Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria come previsto dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 590-bis, co.1

    Norma incriminatrice applicata per la condanna del ricorrente per lesioni personali stradali per colpa; la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità ai sensi di tale disposizione.

  • Codice della Strada, art. 141, co.2

    Richiamata quale norma sulla disciplina della circolazione la cui violazione è stata indicata come colpa specifica concorrente nella causazione delle lesioni.

  • Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. c) ed e)

    Criteri di cassazione relativi a violazione di legge (lett. c) e vizio motivazionale (lett. e). La Corte ha ritenuto che i motivi non superassero il filtro di ammissibilità e che non fossero emersi vizi di legittimità tali da giustificare annullamento.

  • Codice di procedura penale, art. 603 co.3

    Norma sulla rinnovazione dibattimentale; la Corte ha ribadito la natura eccezionale dell'istituto e che il rigetto può essere motivato implicitamente se dal complesso argomentativo emerge la sufficienza delle prove per decidere.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria.

  • Decreti/leggi procedurali (art. 23 co.8 d.l. 137/2020 conv. L.176/2020 e susseguenti proroghe)

    Richiamate in relazione allo svolgimento del procedimento in Cassazione con conclusioni scritte senza discussione orale; la Corte ha dato atto della regolarità del procedimento.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1 n. 8863/2021 e Sez. Un. n. 40150/2018, nonché altre pronunce citate)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: il corretto uso del ragionamento indiziario (valutazione unitaria e non meramente sommatoria degli indizi), i limiti del sindacato di legittimità sugli apprezzamenti di fatto e la regola secondo cui l'inammissibilità esclude l'applicazione di nuove condizioni di procedibilità ai procedimenti già pendenti.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e le ricostruzioni dell'incidente operate dal giudice di merito sono sottratte al sindacato della Cassazione se adeguatamente motivate; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione ex novo degli elementi probatori.
  • L'uso di massime di esperienza e del criterio di verosimiglianza è ammissibile, purché il giudice dimostri che le ricostruzioni alternative siano prive di concreto riscontro processuale e irrimediabilmente incongruenti con l'ordine naturale delle cose.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) è uno strumento eccezionale; il giudice può decidere di non disporla con motivazione implicita se il quadro probatorio appare comunque adeguato per decidere.
  • Se il ricorso per Cassazione si limita a chiedere una diversa valutazione del fatto senza evidenziare vizi di diritto o carenze motivazionali gravi, può essere dichiarato inammissibile.
  • L'entrata in vigore di nuove norme sulle condizioni di procedibilità (es. reati procedibili a querela) non comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'applicazione automatica di obblighi procedurali nei confronti della persona offesa per procedimenti già pendenti in Cassazione.

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