Cassazione Penale, Sentenza n. 17181/2023 del 26/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla prova del nesso causale tra la condotta dell'imputato e le lesioni riportate dalla persona offesa. Il ricorrente contestava che la Corte d'Appello avesse fondato la condanna su massime di esperienza e mera verosimiglianza senza escludere adeguatamente ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa (in particolare la incompatibilità temporale e comportamentale della vittima con la gravità delle lesioni, la scarsa entità dei danni al veicolo della vittima e la dispersione dell'energia dovuta al tamponamento a catena). Inoltre si doleva del mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria mediante accertamento medico-legale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti sostanzialmente chiedessero una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione coerente, logica e priva di vizi tali da consentire il sindacato di legittimità. È stato confermato l'impianto probatorio dei giudici di merito in ordine al nesso causale e alla responsabilità del Pividori; la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria è stata ritenuta infondata alla luce della natura eccezionale dell'istituto e dell'adeguatezza della motivazione. Per effetto dell'inammissibilità, non è stato preso in considerazione l'eventuale nuovo regime di procedibilità introdotto dalla riforma (querela di parte). Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 590-bis, co.1
Norma incriminatrice applicata per la condanna del ricorrente per lesioni personali stradali per colpa; la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento della responsabilità ai sensi di tale disposizione.
Codice della Strada, art. 141, co.2
Richiamata quale norma sulla disciplina della circolazione la cui violazione è stata indicata come colpa specifica concorrente nella causazione delle lesioni.
Codice di procedura penale, art. 606 co.1 lett. c) ed e)
Criteri di cassazione relativi a violazione di legge (lett. c) e vizio motivazionale (lett. e). La Corte ha ritenuto che i motivi non superassero il filtro di ammissibilità e che non fossero emersi vizi di legittimità tali da giustificare annullamento.
Codice di procedura penale, art. 603 co.3
Norma sulla rinnovazione dibattimentale; la Corte ha ribadito la natura eccezionale dell'istituto e che il rigetto può essere motivato implicitamente se dal complesso argomentativo emerge la sufficienza delle prove per decidere.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per l'addebito delle spese e della sanzione pecuniaria.
Decreti/leggi procedurali (art. 23 co.8 d.l. 137/2020 conv. L.176/2020 e susseguenti proroghe)
Richiamate in relazione allo svolgimento del procedimento in Cassazione con conclusioni scritte senza discussione orale; la Corte ha dato atto della regolarità del procedimento.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1 n. 8863/2021 e Sez. Un. n. 40150/2018, nonché altre pronunce citate)
La Corte ha richiamato principi consolidati: il corretto uso del ragionamento indiziario (valutazione unitaria e non meramente sommatoria degli indizi), i limiti del sindacato di legittimità sugli apprezzamenti di fatto e la regola secondo cui l'inammissibilità esclude l'applicazione di nuove condizioni di procedibilità ai procedimenti già pendenti.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e le ricostruzioni dell'incidente operate dal giudice di merito sono sottratte al sindacato della Cassazione se adeguatamente motivate; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione ex novo degli elementi probatori.
- L'uso di massime di esperienza e del criterio di verosimiglianza è ammissibile, purché il giudice dimostri che le ricostruzioni alternative siano prive di concreto riscontro processuale e irrimediabilmente incongruenti con l'ordine naturale delle cose.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (art. 603 c.p.p.) è uno strumento eccezionale; il giudice può decidere di non disporla con motivazione implicita se il quadro probatorio appare comunque adeguato per decidere.
- Se il ricorso per Cassazione si limita a chiedere una diversa valutazione del fatto senza evidenziare vizi di diritto o carenze motivazionali gravi, può essere dichiarato inammissibile.
- L'entrata in vigore di nuove norme sulle condizioni di procedibilità (es. reati procedibili a querela) non comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, l'applicazione automatica di obblighi procedurali nei confronti della persona offesa per procedimenti già pendenti in Cassazione.
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