Cassazione Civile, Ordinanza n. 05572/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società cooperativa di lavoro aveva impugnato due avvisi di pagamento Tarsu emessi per gli anni 2011 e 2012 relativi all'occupazione di un'area demaniale adibita ad ormeggio natanti nel Porto di Talamone, deducendo in origine la carenza di legittimazione del Comune all'imposizione. In appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che il Comune avesse potestà impositiva, ma ha comunque confermato l'annullamento degli avvisi per difetto di motivazione e per illegittimità della tariffa applicata, costruita su categorie regolamentari previste per i campeggi e non per le aree di ormeggio, ritenute diverse quanto a destinazione e produzione di rifiuti. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza della CTR per omessa esposizione dei fatti e motivazione contraddittoria, per avere la CTR accolto il motivo sulla legittimazione ma rigettato l'appello nel complesso; 2) vizio di ultra petizione, per avere la CTR esaminato il difetto di motivazione degli avvisi senza appello incidentale della contribuente; 3) omessa pronuncia su un motivo di appello che, secondo il ricorrente, riguardava profili fattuali e giuridici diversi in ordine all'area portuale e alla competenza dell'autorità marittima. La contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità perché, pur in assenza del deposito dell'istanza ex art. 369 c.p.c., l'esame del fascicolo d'ufficio non era indispensabile per decidere. Nel merito ha rigettato il primo motivo, ritenendo la sentenza della CTR sufficientemente motivata e priva di reale contraddizione, poiché l'accoglimento di un motivo non impedisce il rigetto dell'appello per effetto dell'accoglimento di eccezioni riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che la parte pienamente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, ma solo a riproporle espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò era avvenuto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non correlato alla sentenza impugnata e riferito, in sostanza, ad altra controversia. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione/ liquidazione secondo quanto indicato in dispositivo, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il mancato deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta automaticamente l'improcedibilità del ricorso; la sanzione opera solo se l'esame del fascicolo sia indispensabile ai fini della decisione.
art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo
La sentenza impugnata rispettava il requisito minimo di esposizione dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o internamente irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Le anomalie motivazionali che violano il minimo costituzionale si risolvono in nullità della sentenza.
La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre le questioni assorbite o respinte, ma non è tenuta a proporre appello incidentale in difetto di interesse.
Richiamato per il regolamento TARSU comunale; nel caso concreto la CTR ha ritenuto illegittima l'estensione della tariffa prevista per i campeggi alle aree di ormeggio natanti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369 c.p.c. non determina improcedibilità automatica, dovendosi verificare se quel fascicolo sia effettivamente necessario per la decisione.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo quando presenti un'anomalia che si traduca nella violazione del minimo costituzionale; non basta una motivazione sintetica o una lettura non condivisa dal ricorrente.
- Non sussiste contraddizione logica nel provvedimento che accolga un motivo di appello sul punto della legittimazione impositiva e rigetti comunque l'appello per effetto dell'accoglimento di eccezioni ritualmente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado non ha interesse a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate, ma deve semplicemente riproporle in modo espresso per evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si correli alla sentenza impugnata e si risolva nella critica di una decisione diversa o di un diverso giudizio.
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