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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33293/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello per detenzione/cessione a fini di spaccio in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe escluso il beneficio con motivazione non ancorata ai criteri di individualizzazione e proporzionalità della pena, censurando anche il richiamo ai parametri degli artt. 133 e 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito e riproponeva le stesse critiche già esaminate in appello, senza indicare specifici travisamenti probatori.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. È stato inoltre ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva dato conto della mancanza di tali elementi valorizzando anche il comportamento processuale dell'imputato e l'attività di spaccio non occasionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività di spaccio in lieve entità, confermata nei gradi di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Norma invocata a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Parametro di riferimento per la valutazione giudiziale della gravità del reato e della personalità dell'imputato ai fini del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Intervento normativo richiamato per spiegare il mutamento del regime delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del decreto-legge richiamato in relazione alla disciplina dell'art. 62-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudice di merito può fondare il diniego delle attenuanti sulla mancanza di elementi di segno positivo; anche un solo elemento rilevante ex art. 133 c.p. può essere sufficiente a escluderle.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle fonti probatorie, né la mera riproposizione delle medesime doglianze già esaminate dal giudice di appello, se non accompagnata dall'indicazione di specifici travisamenti o di un effettivo deficit logico della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non contraddittorio, dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non è sufficiente, di per sé, il solo stato di incensuratezza.
  • Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente e adeguatamente esplicitato in motivazione.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e completa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono ex lege le spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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