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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27763/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di idoneità psicofisica e da più provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione adottati nei confronti di una dipendente pubblica. La corte d'appello ha dichiarato illegittime la sospensione cautelare dal 1 aprile 2011 al 14 giugno 2011 e dal 30 dicembre 2011 fino alla revoca del 30 gennaio 2013, con riconoscimento delle differenze retributive, e ha confermato l'illegittimità della sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata il 30 maggio 2013, oltre al rigetto della domanda risarcitoria per asserito mobbing datoriale. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi tre sulla dedotta inesistenza/nullità della notifica dell'appello e sull'improcedibilità del gravame; il quarto e il quinto sul preteso omesso esame/omessa pronuncia circa una proroga implicita della sospensione cautelare e sulla decorrenza del termine di 180 giorni previsto dal regolamento; il sesto sulla interpretazione della determina direttoriale che aveva disposto la sospensione; il settimo sulla corretta applicazione dell'art. 6 del DPR n. 171/2011 e sulla decorrenza del termine massimo di durata della sospensione. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi alla notifica dell'appello, osservando che la notifica alla parte personalmente anziché al procuratore non integra inesistenza ma nullità, sanata dalla costituzione della parte intimata con efficacia ex tunc. Ha poi dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza i motivi sulla presunta proroga implicita della sospensione e sull'interpretazione della determina direttoriale, rilevando anche che la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del fatto. Infine ha giudicato infondato il motivo sulla decorrenza del termine di 180 giorni, confermando che l'art. 6 del DPR n. 171/2011 ha natura attuativa e integrativa dell'art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001 e si applica automaticamente anche alle misure cautelari già adottate e ancora in corso, con decorrenza del termine dalla data di adozione della sospensione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte precisa che la censura non vi è riconducibile quando in realtà investe una questione processuale o una valutazione già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia quando la questione dedotta risulta comunque esaminata o è logicamente incompatibile con la decisione adottata.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte intimata; la sanatoria opera ex tunc.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 291 c.p.c.

    Per la nullità della notificazione dell'impugnazione il giudice deve disporre la rinnovazione d'ufficio, salvo che la parte intimata si sia costituita.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 435 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla notificazione dell'atto di appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e localizzando gli atti e i documenti su cui si fonda o riassumendone i passaggi essenziali.

  • art. 1362 c.c.

    La sua violazione è dedotta rispetto all'interpretazione della determina direttoriale, ma la censura è respinta per difetto di autosufficienza.

  • art. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati come criteri ermeneutici la cui violazione non è stata adeguatamente dedotta in ricorso.

  • art. 6, comma 6, D.P.R. n. 171/2011

    "in ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi"

    Ha natura attuativa e integrativa dell'art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001; si applica automaticamente anche alle sospensioni cautelari in corso alla data di entrata in vigore e il termine massimo decorre dalla data di adozione della sospensione.

  • art. 9 D.P.R. n. 171/2011

    Le disposizioni del regolamento si applicano in via automatica.

  • art. 55-octies d.lgs. n. 165/2001

    Già prevedeva la possibilità per l'amministrazione di adottare provvedimenti di sospensione cautelare in attesa della visita di idoneità; il regolamento ne specifica il contenuto precettivo.

  • art. 17, comma 1, lettera b), l. n. 400/1988

    È il fondamento del regolamento di attuazione e integrazione richiamato dalla Corte.

  • art. 2, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per l'applicazione automatica delle disposizioni regolamentari.

  • art. 2697 c.c.

    Non è espressamente richiamato nel testo come norma applicata, ma è implicito nel tema dell'allegazione e prova dei fatti; tuttavia dal testo emerge solo il principio di autosufficienza, non una specifica decisione sull'onere probatorio.

Massime di principio

  • La notificazione dell'impugnazione eseguita alla parte personalmente invece che al procuratore domiciliatario non determina di regola inesistenza della notifica, ma nullità sanabile; se la parte intimata si costituisce, la nullità è sanata ex tunc.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione dedotta risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dalla motivazione della sentenza o quando la statuizione adottata è incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve rispettare l'autosufficienza, indicando con precisione dove il fatto sia stato allegato, provato o ritenuto pacifico e localizzando gli atti o i documenti rilevanti.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o degli atti di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Le norme regolamentari di attuazione e integrazione di una previsione legislativa, quando prevedono espressamente l'applicazione automatica, si applicano anche ai procedimenti e alle misure in corso alla data della loro entrata in vigore, salvo diversa disciplina; il termine massimo della sospensione cautelare decorre dalla data di adozione della misura.
  • La previsione regolamentare che fissa una durata massima della sospensione cautelare consente all'amministrazione di prorogare o rinnovare la misura solo in presenza di giustificati motivi e con un atto specifico, non potendo presumersi una proroga implicita non adeguatamente allegata e provata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneLicenziamento disciplinare
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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