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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7678/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, in funzione di giudice ex art. 309 c.p.p., aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La contestazione originaria riguarda, in concorso con il padre Giuseppe Spiritoso, la cessione e vendita di cocaina (due partite da 500 g e 1 kg) tra il 30 gennaio e il 7 marzo 2018 (artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990). In Cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: vizi cumulativi di motivazione e violazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari; in particolare criticava il richiamo del Tribunale a fatti remoti (una precedente specifica del 2002) e la presunta incongruità della motivazione rispetto a fatti del 2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e le affermazioni dell'ordinanza impugnata, limitandosi a critiche generiche. La Corte ha ritenuto adeguata e specifica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva comunque attenuato la misura alla detenzione domiciliare ritenendo concrete e attuali le esigenze cautelari sulla base, tra l'altro, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Verderosa (nel verbale del 12/06/2021, che riferiva l'utilizzo "ancora tutt'oggi" da parte del ricorrente di canali esclusivi di rifornimento) e del ruolo di vertice del padre in vicende associative pregresse (anche del 2002). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata esclusa dal Tribunale del riesame perché le condotte contestate non sono state ritenute funzionali, in concreto, all'associazione mafiosa denominata 'società foggiana'; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale valutazione di merito

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato; i fatti contestati erano in concorso con il padre

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa alla normativa sugli stupefacenti: contestata la cessione/vendita di cocaina in due partite

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Funzione del Tribunale come giudice del riesame sulle misure cautelari; il Tribunale ha rideterminato la misura sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama il principio di motivazione degli atti: la Cassazione ha interpretato che il ricorso per cassazione deve indicare la correlazione tra le ragioni dell'impugnazione e le affermazioni del provvedimento impugnato; la mancanza di tale collegamento rende il ricorso generico e inammissibile

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione di euro 3.000 al ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici: è necessario indicare esattamente la correlazione tra le ragioni di impugnazione e le affermazioni del provvedimento impugnato
  • Il giudice del riesame può escludere aggravanti (es. 416-bis.1) e comunque mantenere una misura cautelare meno afflittiva se ritiene sussistenti esigenze cautelari concrete e attuali
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, se non contestate e se collegate ai fatti contestati, possono costituire elemento idoneo a fondare la sussistenza delle esigenze cautelari
  • Pregressi coinvolgimenti in associazioni o condanne anche remote possono assumere rilevanza ai fini cautelari se inseriti in una motivazione complessiva che dimostri persistenza o continuità di pericolosità
  • In sede di impugnazione è necessario confutare puntualmente la motivazione di merito con argomentazioni specifiche e criticare i singoli punti di fatto e di diritto; semplici enunciazioni critiche generiche non sono sufficienti
  • La sostituzione di una misura più severa con una meno afflittiva (es. domiciliari) è compatibile quando il giudice ritiene che gli elementi probatori consentano un bilanciamento diverso delle esigenze cautelari
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne alle spese e, salvo diversa valutazione, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

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