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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16160/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria tra tre sorelle su beni mobili e immobili caduti in successione dopo la morte della madre. Uno degli immobili, un appartamento sito in Sarnico, era occupato in via esclusiva da una delle coeredi con la propria famiglia sin dall'apertura della successione. In primo grado era stata rigettata la domanda di scioglimento limitatamente a tale immobile per difformità urbanistiche da sanare previamente. In appello, su gravame principale della coerede attrice e incidentale della coerede occupante, la Corte di Brescia ha accolto la domanda di condanna di quest'ultima al pagamento di un'indennità di occupazione, ritenendo che la richiesta formulata dalla coerede pretermessa a decorrere dal 23 dicembre 2016 fosse sufficiente a far cessare l'acquiescenza all'uso esclusivo del bene comune. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 1102 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'indennizzo per il godimento esclusivo di un bene comune richiederebbe la prova di un'espressa richiesta di uso diretto del bene da parte del comproprietario escluso, non bastando una domanda di indennità economica; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché la decisione sarebbe incoerente con le premesse in diritto; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., deducendo un'inversione dell'onere della prova e un travisamento delle risultanze istruttorie, in particolare della consulenza tecnica, che avrebbe supplito a carenze probatorie della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il diritto all'indennità per il comproprietario non godente non presuppone necessariamente una richiesta di uso diretto del bene: in presenza di un bene non suscettibile di pari godimento diretto da parte di tutti i partecipanti, il godimento comune può avvenire anche in modo indiretto o turnario, sicché la domanda di corresponsione di un'indennità per il mancato godimento è sufficiente a escludere l'acquiescenza all'uso esclusivo altrui. Ha inoltre escluso la sussistenza di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello era logicamente coerente e che il richiamo a precedenti contrari era solo esemplificativo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio di motivazione, mirava in realtà a censurare l'apprezzamento delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    L'uso della cosa comune deve consentire a ciascun partecipante di servirsi del bene senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri pari uso; quando il bene non consente godimento diretto paritario, il godimento comune può realizzarsi in modo indiretto o mediante uso turnario.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di tali norme non possono tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice di merito valuta fatti già acquisiti e le risultanze istruttorie; il motivo è inammissibile quando mira a contestare il merito dell'accertamento probatorio.

  • art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando la decisione espone un iter argomentativo chiaro, lineare e coerente con le premesse.

  • art. 111 Cost.

    È rispettato quando la motivazione della sentenza è intelligibile e non meramente apparente.

  • art. 6 C.E.D.U.

    Richiamato unitamente al vizio di motivazione, ma ritenuto non violato poiché la sentenza d'appello era adeguatamente motivata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato di definizione accelerata non vincola il collegio, che può decidere diversamente senza applicare la sanzione ex art. 96 c.p.c. se la decisione non è meramente confermativa della proposta.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    Non è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata perché la decisione non era meramente confermativa della proposta di definizione accelerata e questa non conteneva statuizioni sul terzo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto, ove applicabile.

Massime di principio

  • Nel caso di comunione, l'uso esclusivo del bene da parte di uno dei partecipanti non esclude di per sé il diritto degli altri a un'indennità, ma l'acquiescenza va valutata in concreto anche alla luce della richiesta di forme alternative di godimento, come l'uso indiretto, il rilascio o l'uso turnario.
  • Quando il bene comune non consente un godimento diretto paritario da parte di tutti i partecipanti, il principio di cui all'art. 1102 c.c. va adattato alle caratteristiche del bene e può realizzarsi tramite godimento indiretto o alternato.
  • La domanda del comproprietario pretermesso di ottenere un'indennità per il mancato godimento può essere sufficiente a manifestare il dissenso rispetto all'uso esclusivo altrui e a far venir meno l'acquiescenza, senza necessità di una specifica richiesta di uso diretto.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove; il travisamento del materiale istruttorio non è configurabile quando si contesta soltanto l'apprezzamento delle emergenze probatorie compiuto dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparente quando manca un reale percorso argomentativo; non lo è se la sentenza espone in modo comprensibile e coerente le ragioni della decisione, anche con richiami giurisprudenziali utilizzati in funzione illustrativa.

Come è indicizzato

MaterieComunioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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