Cassazione Civile, Ordinanza n. 03320/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una cliente aveva convenuto un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla ritardata stipulazione ed erogazione di un mutuo ipotecario. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, su impugnazione principale della banca e incidentale della cliente, aveva riformato la decisione. La corte territoriale aveva qualificato la pretesa come responsabilità precontrattuale, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale; aveva inoltre affermato che i danni anteriori a una certa data erano prescritti e, comunque, che non risultava provato un ritardo colpevole della banca, poiché la concessione del mutuo era collegata a un'istruttoria sul valore dell'immobile da ipotecare, ristrutturato, e la cliente aveva chiesto più proroghe del fido. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c., sostenendo che il danno da trattative precontrattuali sarebbe soggetto a prescrizione decennale per la riconducibilità alla responsabilità da contatto sociale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2722, 2729 e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello avesse dato per provata una pattuizione sulla subordinazione dell'erogazione all'incremento di valore dell'immobile, circostanza invece contestata; 3) violazione dell'art. 1223 c.c. per avere escluso il risarcimento dei maggiori oneri finanziari sostenuti a causa del ritardo nella concessione del mutuo e della protrazione del prefìnanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendolo una censura di merito mascherata da violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché non veniva dedotta l'utilizzazione di prove non introdotte dalle parti né l'inosservanza di una regola legale di valutazione della prova, ma soltanto una contestazione sulla ricostruzione fattuale e sul prudente apprezzamento del materiale probatorio. Per tale ragione il secondo motivo è stato ritenuto assorbente rispetto agli altri, con conseguente inammissibilità dell'intero ricorso. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per fondare la responsabilità precontrattuale nella fase delle trattative e contestare la qualificazione della pretesa e il relativo termine di prescrizione
richiamato dalla ricorrente come base della responsabilità per mancata o inesatta informazione nelle trattative
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove già acquisite
la sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o non rispetta una regola legale di valutazione; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento
richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione sulla prova della pattuizione relativa alla subordinazione del mutuo
richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione della prova presuntiva della pattuizione dedotta dalla banca
richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio circa la subordinazione dell'erogazione del mutuo
richiamato dalla ricorrente per rivendicare il risarcimento dei maggiori oneri finanziari asseritamente conseguenti al ritardo nell'erogazione del mutuo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la violazione di tali norme è configurabile solo in presenza di utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto.
- La contestazione dell'accertamento, da parte del giudice di merito, di una pattuizione o di una circostanza fattuale rilevante per la responsabilità contrattuale o precontrattuale, se mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su una censura preliminare ritenuta inammissibile e tale censura assorbe le altre, l'intero ricorso viene dichiarato inammissibile senza esame degli ulteriori motivi.
- La responsabilità precontrattuale e il relativo regime prescrizionale possono essere oggetto di discussione, ma la relativa doglianza non può superare il filtro di ammissibilità se si fonda su una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
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