Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 38310/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al Tribunale monocratico di Roma, in diversa persona fisica, affinché si uniformi al principio di diritto sulla decorrenza del termine lungo di impugnazione e riesamini nel merito il motivo relativo alle spese di primo grado, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta da una società avverso un'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, ritenuta illegittima per violazione dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ma compensato le spese. La società ha poi impugnato la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorresse non dalla data di deposito/pubblicazione indicata in calce alla sentenza (20 ottobre 2015), ma dal precedente inserimento nel registro cronologico del 2013 o comunque dal 31 dicembre 2013. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 133 e 327 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché travisamento di prova documentale, sostenendo che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione contasse solo la data di deposito attestata dal cancelliere in calce alla sentenza; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c., poiché, se l'appello fosse stato tempestivo, la compensazione delle spese di primo grado sarebbe stata illegittima per mancanza dei presupposti, chiedendo eventualmente decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 203 c.d.s.

    richiamato come norma violata nell'opposizione originaria all'ordinanza-ingiunzione, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione

  • art. 204 c.d.s.

    richiamato come norma violata nell'opposizione originaria all'ordinanza-ingiunzione, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per sostenere il travisamento della prova documentale; non è oggetto di una specifica elaborazione autonoma nella motivazione

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al momento di pubblicazione/deposito della sentenza

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito ufficiale attestato dal cancelliere; non rileva il solo inserimento nel registro cronologico se manca una diversa attestazione di deposito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova, ma non sviluppato autonomamente nella ratio decisoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro di deduzione della violazione di legge per entrambi i motivi

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il lamentato travisamento della prova documentale

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal secondo motivo per censurare la compensazione delle spese di primo grado, motivo rimasto assorbito

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per chiedere una decisione nel merito da parte della Corte, ma la Corte ha disposto il rinvio

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. rileva la data di pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito ufficiale attestato dal cancelliere; il mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, se non accompagnato da una diversa attestazione di deposito, è irrilevante.
  • La presenza di un'unica data apposta in calce alla sentenza quale attestazione del cancelliere costituisce il dato decisivo per individuare il dies a quo dell'impugnazione, salvo che risultino distinte date di deposito/pubblicazione idonee a segnare una scissione temporale.
  • Quando l'accoglimento di un primo motivo comporta la cassazione con rinvio sulla questione preliminare di tempestività dell'impugnazione, resta assorbito il motivo che investe il merito della decisione impugnata, il quale dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio se l'impugnazione risulterà ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.