Cassazione Civile, Ordinanza n. 38310/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al Tribunale monocratico di Roma, in diversa persona fisica, affinché si uniformi al principio di diritto sulla decorrenza del termine lungo di impugnazione e riesamini nel merito il motivo relativo alle spese di primo grado, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta da una società avverso un'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, ritenuta illegittima per violazione dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ma compensato le spese. La società ha poi impugnato la sentenza limitatamente alla compensazione delle spese. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo che il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. decorresse non dalla data di deposito/pubblicazione indicata in calce alla sentenza (20 ottobre 2015), ma dal precedente inserimento nel registro cronologico del 2013 o comunque dal 31 dicembre 2013. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 133 e 327 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché travisamento di prova documentale, sostenendo che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione contasse solo la data di deposito attestata dal cancelliere in calce alla sentenza; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c., poiché, se l'appello fosse stato tempestivo, la compensazione delle spese di primo grado sarebbe stata illegittima per mancanza dei presupposti, chiedendo eventualmente decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.
Norme richiamate
richiamato come norma violata nell'opposizione originaria all'ordinanza-ingiunzione, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione
richiamato come norma violata nell'opposizione originaria all'ordinanza-ingiunzione, ma non oggetto di decisione nel merito in cassazione
invocato nel primo motivo per sostenere il travisamento della prova documentale; non è oggetto di una specifica elaborazione autonoma nella motivazione
richiamato nel primo motivo in relazione al momento di pubblicazione/deposito della sentenza
il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito ufficiale attestato dal cancelliere; non rileva il solo inserimento nel registro cronologico se manca una diversa attestazione di deposito
richiamato nel primo motivo come norma sull'onere della prova, ma non sviluppato autonomamente nella ratio decisoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di deduzione della violazione di legge per entrambi i motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per il lamentato travisamento della prova documentale
richiamato dal secondo motivo per censurare la compensazione delle spese di primo grado, motivo rimasto assorbito
richiamato dalla ricorrente per chiedere una decisione nel merito da parte della Corte, ma la Corte ha disposto il rinvio
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. rileva la data di pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito ufficiale attestato dal cancelliere; il mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, se non accompagnato da una diversa attestazione di deposito, è irrilevante.
- La presenza di un'unica data apposta in calce alla sentenza quale attestazione del cancelliere costituisce il dato decisivo per individuare il dies a quo dell'impugnazione, salvo che risultino distinte date di deposito/pubblicazione idonee a segnare una scissione temporale.
- Quando l'accoglimento di un primo motivo comporta la cassazione con rinvio sulla questione preliminare di tempestività dell'impugnazione, resta assorbito il motivo che investe il merito della decisione impugnata, il quale dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio se l'impugnazione risulterà ammissibile.
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