Cassazione Civile, Sentenza n. 10466/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Con preliminare del 12 maggio 2000, una società immobiliare promise di vendere a una società alcuni terreni nel Comune di Arcidosso, per una superficie indicata in sentenza come mq 672,100. La società promissaria acquirente costituì una società agricola, che acquistò i terreni con il contratto definitivo. L’acquirente dedusse che i terreni erano gravati da servitù di passaggio non dichiarate e occupati senza titolo da due soggetti che erano stati affittuari della venditrice; chiese il risarcimento di lire 200.000.000 e, in subordine, l’accertamento dell’inesistenza di un rapporto di locazione. La venditrice contestò le domande, affermando che la servitù risultava dall’atto di provenienza ed era trascritta e che l’occupazione era nota all’acquirente; propose inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento integrale del prezzo, sostenendo che non fosse stato interamente corrisposto. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 20 agosto 2012, accolse la domanda subordinata e accertò l’inesistenza di un vincolo locatizio, condannando gli occupanti al rilascio. La venditrice appellò, contestando l’efficacia probatoria di confessione attribuita alla quietanza del prezzo contenuta nell’atto notarile. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 3 dicembre 2014, rigettò l’appello: qualificò come nuova la domanda di simulazione della quietanza e, comunque, ritenne che la dichiarazione di pagamento avesse valore di confessione stragiudiziale non superata con prova di errore di fatto o violenza. La venditrice ricorse per Cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c., sostenendo che la domanda di simulazione della quietanza non fosse nuova; (2) violazione degli artt. 1218, 1417, 1463, 2697, 2724, 2726 e 2732 c.c., contestando il valore confessorio della quietanza, invocando la simulazione del pagamento e l’ammissibilità della prova testimoniale, anche alla luce della differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello nel definitivo e della sentenza penale di assoluzione per truffa dei legali rappresentanti dell’acquirente; (3) violazione degli artt. 1427, 2732 e 2697 c.c., sostenendo che le testimonianze provassero l’errore o la violenza, poiché una parte del prezzo sarebbe stata pagata dopo l’erogazione di un mutuo; (4) omesso esame della sentenza penale, che avrebbe dato conto del mancato pagamento integrale del prezzo; (5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella regolazione delle spese di primo grado, asseritamente giustificata dalla reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Ha ribadito che la quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del pagamento dichiarato e che il creditore può superarla, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., soltanto dimostrando che fu rilasciata per errore di fatto o a seguito di violenza. Nel caso concreto la venditrice non aveva allegato un’erronea rappresentazione del fatto attestato né una coartazione della volontà, ma aveva sostenuto che il pagamento dipendesse dall’ottenimento di un mutuo, circostanza diversa dai presupposti per revocare la confessione. La Corte ha inoltre escluso che si potesse provare per testimoni o presunzioni un accordo simulatorio volto a negare l’esistenza della quietanza, in ragione del divieto risultante dagli artt. 2722 e 2726 c.c. Il preliminare non costituiva prova scritta idonea della simulazione, poiché il definitivo è la fonte esclusiva della disciplina negoziale, salvo accordo espresso sulla sopravvivenza di clausole del preliminare; neppure la sentenza penale di assoluzione dimostrava la simulazione, non essendo sufficiente la coincidenza dei fatti rilevanti nei due giudizi e non derivando dall’assoluzione per truffa la prova civile del rilascio di una quietanza di comodo. Il motivo sulla novità della domanda di simulazione è stato ritenuto privo di interesse, dato che le autonome ragioni di merito già esposte erano sufficienti a sostenere la decisione. È stato respinto in quanto inammissibile anche il motivo sulle spese: la società venditrice era risultata soccombente sulla domanda riconvenzionale e l’acquirente vittoriosa sulla domanda di rilascio; la soccombenza va valutata unitariamente sull’esito finale, non frazionata per domande o fasi. La ricorrente è stata condannata a pagare alla controricorrente le spese di Cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che la dichiarazione di quietanza indirizzata al solvens ha efficacia di piena prova del fatto del ricevuto pagamento dalla stessa attestato, con la conseguenza che, se la quietanza viene prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non può essere ammesso a provare per testi il contrario, e cioè che il pagamento non è in effetti avvenuto, a meno che dimostri, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confessione dall’art. 2732 c.c., che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di fatto, che la dichiarazione rispondesse al vero ovvero a seguito di violenza.
La quietanza indirizzata al solvens prova pienamente il pagamento attestato e non può essere contraddetta con testimonianze, salvo che il quietanzante dimostri che fu rilasciata per errore di fatto o per violenza, secondo l’applicazione analogica della disciplina della confessione.
Nè era ammissibile la prova per testi relativa alla simulazione della quietanza, così come quella per presunzioni; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c., vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.
Il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al documento si estende al pagamento e impedisce di provare con testimoni, o per presunzioni, un accordo simulatorio diretto a negare l’efficacia della quietanza.
Nè era ammissibile la prova per testi relativa alla simulazione della quietanza, così come quella per presunzioni; vi osta, infatti, l’art. 2726 c.c., che, estendendo al pagamento il divieto sancito dall’art. 2722 c.c., di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, esclude che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l’esistenza di un accordo simulatorio concluso allo specifico fine di negare l’esistenza giuridica della quietanza, nei confronti della quale esso si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali al documento, che, appunto, il combinato disposto dei citati artt. 2722 e 2726 c.c., vieta di provare con testimoni in contrasto con la documentazione scritta di pagamento.
Il divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari al documento, esteso al pagamento dall’art. 2726 c.c., impedisce di dimostrare in tal modo un accordo simulatorio incompatibile con la quietanza documentata.
Non vi è stata, pertanto, violazione del principio espresso dall’art. 91 c.p.c., in virtù del quale soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole.
La regolazione delle spese va commisurata all’esito finale e unitario della lite; soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese, e non rileva un esito favorevole conseguito in una singola fase o su una specifica domanda.
La corte di merito ha correttamente rigettato il motivo d’appello, con cui era stato dedotto l’erronea regolamentazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, osservando che, non solo gli attori erano vittoriosi in relazione alla domanda di rilascio dei terreni illegittimamente occupati, ma la società convenuta era risultata soccombente in relazione alla spiegata riconvenzionale.
La Corte richiama l’esito complessivo delle domande per escludere la prospettata reciproca soccombenza rilevante ai fini della censura sulle spese; non ricava dall’art. 92 una regola autonoma ulteriore.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La quietanza indirizzata al solvens costituisce piena prova del pagamento attestato; il creditore che intenda negare che il pagamento sia avvenuto non può provarlo per testimoni, salvo dimostrare che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o a seguito di violenza, secondo la disciplina della confessione applicata analogicamente.
- Non è ammissibile provare per testimoni o per presunzioni un accordo simulatorio, anteriore o contestuale al documento, diretto a negare l’esistenza giuridica della quietanza, poiché il divieto di prova dei patti contrari al documento si estende al pagamento.
- La differenza tra il prezzo indicato nel preliminare e quello stabilito nel definitivo non prova, di per sé, la simulazione della quietanza: il contratto definitivo è la fonte esclusiva dei diritti e degli obblighi negoziali, salvo che sia stato espressamente convenuto che determinate clausole del preliminare sopravvivano; chi invoca tale sopravvivenza deve provarne l’accordo.
- L’assoluzione penale non dimostra automaticamente i presupposti rilevanti nel giudizio civile: la coincidenza dei fatti considerati nei due processi non basta, se l’effetto giuridico civile non è normativamente collegato alla commissione del reato oggetto del giudizio penale.
- Quando la decisione impugnata è sostenuta da più ragioni autonome, ciascuna da sola sufficiente, la resistenza di una di esse alle censure rende priva di interesse la verifica delle ulteriori doglianze che non potrebbero comunque condurre alla cassazione.
- La soccombenza ai fini delle spese si valuta unitariamente in relazione all’esito finale della lite e non può essere frazionata per singole domande o fasi; la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
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