Cassazione Civile, Sentenza n. 10496/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associato)
La controversia
Nel settembre 2007 le parti avevano concordato e il 18 ottobre 2007 stipulato un contratto di associazione in partecipazione per la gestione dell’attività di rivendita di monopoli di una tabaccheria. L’associato avrebbe apportato attività lavorativa e risorse, tra cui Euro 130.000 (Euro 60.000 alla data del preliminare ed Euro 70.000 alla data del definitivo), a fronte di una quota di un terzo degli utili netti e della partecipazione alle perdite nei limiti dell’apporto. L’associato aveva chiesto la risoluzione del contratto, anche in forza di diffide inviate nel maggio e nell’agosto 2008, deducendo la distrazione dell’apporto e prelievi dalle casse aziendali per esigenze personali, la compromissione della redditività dell’impresa e la mancata rendicontazione e consultazione della documentazione contabile; aveva inoltre chiesto la restituzione di Euro 130.000 e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto le domande, comprese quelle riconvenzionali dell’associante. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 14 luglio 2017, riformò la decisione e dichiarò risolto il contratto per grave inadempimento dell’associante, condannandolo a restituire Euro 130.000 oltre interessi legali dal conferimento, ma non riconoscendo gli utili né il risarcimento del danno. L’associante ricorse per cassazione con due motivi, articolati in più profili. Con il primo denunciò violazione degli artt. 1375, 2552 e 2697 c.c. e vizio motivazionale: contestò che la gestione integrasse violazione della buona fede, sostenne di avere manifestato disponibilità a consentire la visione dei documenti, negò che fossero provati i prelievi e affermò che non sussisteva un obbligo di rendiconto infrannuale, non essendosi la gestione protratta oltre un anno né essendo stato compiuto l’affare. Con il secondo denunciò violazione degli artt. 2549, 2553 e 2697 c.c. e vizio motivazionale: sostenne che i Euro 130.000 fossero un contributo di ingresso in un’impresa già avviata, acquisito all’impresa e non soggetto a specifico vincolo di destinazione, e che la restituzione non fosse dovuta se non in caso di esito positivo dell’affare; contestò inoltre che dovesse versare la somma su uno specifico conto o impiegarla nell’estinzione dei mutui aziendali. Dedusse infine che l’inadempimento dell’associato avrebbe potuto essere opposto in via di eccezione, pur non essendo stata impugnata la reiezione della domanda riconvenzionale.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura secondo cui l’associante sarebbe libero di destinare senza limiti l’apporto: pur non essendo previsto dalla legge uno specifico obbligo di investimento in una determinata forma, l’apporto è strumentale all’esercizio dell’impresa e la gestione resta soggetta alla buona fede. Ha giudicato generica e diretta a contestare l’accertamento di fatto la doglianza sulla disponibilità a consentire l’accesso alla documentazione contabile. Ha dichiarato inammissibile, per genericità e mancata dimostrazione della decisività, la censura sull’assenza di un obbligo di rendiconto infrannuale, considerato che la risoluzione era fondata su una pluralità di inadempimenti e il ricorrente non aveva spiegato perché l’esclusione di uno di essi avrebbe modificato la valutazione complessiva di gravità. Ha respinto la censura relativa alla restituzione dell’apporto: la risoluzione dell’associazione in partecipazione produce effetto restitutorio per le prestazioni già eseguite, trattandosi di contratto non ad esecuzione continuata o periodica; l’obbligo di restituzione dell’apporto non dipende dalla presentazione o approvazione del rendiconto, ma è condizionato alla verifica dell’esito positivo dell’affare. È stata dichiarata inammissibile anche la doglianza sull’asserito inadempimento dell’associato, perché non erano state precisate né le ragioni del rigetto della domanda riconvenzionale né l’incidenza di tale inadempimento su quello dell’associante. La Corte ha inoltre liquidato le spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., conclusosi con il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dall’associante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, e a quelle del subprocedimento, liquidate in Euro 4.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2549 c.c.
L’associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) è un contratto di scambio o sinallagmatico con il quale l’associante attribuisce all’associato, con cadenza annuale se la gestione si protrae per più anni, una partecipazione agli eventuali utili di una sua impresa o di uno o più affari, dietro corrispettivo di un determinato apporto, in genere, costituito da una somma di denaro (con partecipazione, di regola, anche alle perdite dell’impresa o dell’affare, ma sempre nei limiti dell’apporto, Cass. 24376/2008, Cass. 15920/2007, Cass. 503/1996), ma talvolta da una prestazione lavorativa, distinguendosi in tal caso il rapporto da quello di lavoro subordinato perchè manca il vincolo di dipendenza e la garanzia di un guadagno che sono connaturati al rapporto di lavoro.
L’associazione in partecipazione è un contratto sinallagmatico nel quale all’apporto dell’associato corrisponde la partecipazione agli utili e, secondo la disciplina pattuita, alle perdite entro i limiti dell’apporto.
art. 2551 c.c.
I terzi acquistano quindi diritti ed assumono obbligazioni soltanto verso l’associante (art. 2551 c.c.) e la gestione dell’impresa o dell’affare spettano esclusivamente allo stesso associante (art. 2552 c.c., comma 1), salvo attribuzione specifica di poteri di gestione e rappresentanza all’associato attraverso un distinto mandato con rappresentanza o preposizione institoria (Cass. 1191/1997).
Nei rapporti con i terzi, diritti e obblighi fanno capo all’associante; la gestione dell’impresa o dell’affare spetta in via esclusiva all’associante, salvo specifica attribuzione di poteri all’associato.
art. 2552 c.c.
Quanto poi al potere di controllo conferito dalla legge all’associato, in quanto partecipe, sia pure nei limiti della quota di utili cui partecipa e dell’apporto conferito, del rischio economico dell’impresa o dell’affare, egli ha diritto, salvo i poteri di controllo conferitigli in contratto, quantomeno, al rendiconto dell’affare compiuto o al rendiconto annuale se la gestione si protrae per più di un anno, in modo da potere controllare la congruità degli utili riconosciutigli o delle perdite addossategli (art. 2552 c.c.).
L’associato ha diritto, oltre ai controlli eventualmente previsti dal contratto, al rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale se la gestione dura più di un anno, per verificare utili e perdite.
art. 2554 c.c.
Le parti hanno tuttavia facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria ex art. 2554 c.c., Cass. 503/1996, Cass. 24376/2008, Cass. 8935/2014), essendo invece la cointeressenza propria caratterizzata dalla partecipazione agli utili ed alle perdite ma senza apporto all’impresa altrui.
La disciplina richiamata consente di convenire una partecipazione alle perdite diversa da quella agli utili o di escluderla integralmente; in tal caso si configura la cointeressenza impropria.
art. 1375 c.c.
Non è tuttavia, anzitutto, corretto quanto sottende il ricorrente, vale a dire che l’associante sia assolutamente libero nella destinazione del finanziamento ricevuto, in quanto l’apporto è pur sempre strumentale all’esercizio dell’impresa (Cass. 5353/1987; Cass. 6757/2001) e l’associante è tenuto, in corso di durata del rapporto, al rispetto del dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.), che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
L’associante non può considerarsi libero di destinare l’apporto senza riguardo alla funzione del rapporto: deve eseguire il contratto secondo buona fede e portare a compimento l’affare entro un tempo ragionevole.
art. 1453 c.c.
Stante la natura sinallagmatica del rapporto di associazione in partecipazione, si è ritenuta applicabile la disciplina della risoluzione, propria dei contratti di scambio, con valutazione della gravità degli addebiti mossi all’associate o all’associato alla luce del complessivo comportamento delle parti, dell’economia generale del rapporto e del principio generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l’affare o l’operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo.
Alla natura sinallagmatica dell’associazione in partecipazione consegue l’applicabilità dei rimedi generali per la risoluzione per inadempimento, valutando le condotte nel quadro complessivo del rapporto.
art. 1454 c.c.
L’inerzia totale o comunque il mancato perseguimento da parte dei fini cui è preordinata l’attività di gestione dell’impresa o dell’affare costituente oggetto del contratto sinallagmatico di associazione in partecipazione può legittimare l’azione di risoluzione per inadempimento secondo le regole di cui agli artt. 14531454 c.c., anche nel caso in cui il contratto medesimo non preveda particolari controlli dell’associato o termini per l’inadempimento dell’obbligo assunto dalla controparte, qualora secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice del merito – il suddetto comportamento omissivo si protragga oltre ogni ragionevole tolleranza.
La protratta inerzia o il mancato perseguimento dello scopo dell’attività può giustificare la risoluzione secondo le regole generali, anche senza specifici controlli o termini contrattuali, se supera ogni ragionevole tolleranza.
art. 1455 c.c.
Invero, in generale il principio sancito dall’art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l’inadempimento ha scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, e quindi la gravità dell’inadempimento di una delle parti contraenti va commisurata alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonchè al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.
La gravità dell’inadempimento si valuta in concreto e in modo proporzionato, considerando volontà delle parti, natura e finalità del rapporto e interesse all’esatta e tempestiva prestazione, secondo buona fede.
art. 1458 c.c.
Ne deriva che, alla pronunciata risoluzione del contratto associativo, consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora dovevano essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che erano state, invece, già oggetto di esecuzione, in relazione alle quali sorge per l’accipiens il dovere di restituzione; se tale obbligo restitutorio ha per oggetto prestazioni pecuniarie, il ricevente è tenuto a restituire le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione (Cass. 18518/2004; 7470/2001).
La risoluzione comporta la liberazione dalle prestazioni ancora da eseguire e la restituzione di quelle già ricevute; per le somme di denaro sono dovuti gli interessi dal giorno della domanda di risoluzione. La disciplina che esclude la retroattività per le prestazioni già eseguite nei contratti continuativi o periodici non si applica all’associazione in partecipazione.
art. 2697 c.c.
L’associante non aveva dimostrato di avere investito nell’impresa la somma ricevuta dall’associato, che comunque doveva essere impiegato nell’impresa, così da non pregiudicare il diritto dell’associato agli utili netti pro quota, e di avere in concreto offerto all’associato l’accesso e la consultazione della documentazione fiscale e contabile.
La Corte d’appello ha fondato l’accertamento dell’inadempimento anche sulla mancata dimostrazione, da parte dell’associante, della destinazione dell’apporto all’impresa e dell’effettiva possibilità di consultare la documentazione. La Cassazione non ha accolto la censura formulata con riferimento all’onere probatorio.
art. 360 c.p.c.
Quanto poi alla violazione dell’obbligo di consentire all’associato l’accesso e la consultazione della documentazione contabile, a seguito di ripetute richieste dell’associato, l’affermazione del ricorrente, in ordine alla massima disponibilità sempre manifestata, risulta del tutto generica e comunque volta a smentire l’accertamento in fatto operato dalla Corte di merito.
La censura di legittimità che si limita a contrapporre una diversa ricostruzione delle circostanze accertate dal giudice di merito, senza specificità, non consente di rimettere in discussione quell’accertamento.
art. 132 c.p.c.
Quanto poi alla violazione dell’obbligo di consentire all’associato l’accesso e la consultazione della documentazione contabile, a seguito di ripetute richieste dell’associato, l’affermazione del ricorrente, in ordine alla massima disponibilità sempre manifestata, risulta del tutto generica e comunque volta a smentire l’accertamento in fatto operato dalla Corte di merito.
Nel caso concreto la censura di vizio motivazionale non ha superato la valutazione di genericità e si risolveva nella contestazione dell’accertamento di fatto, senza individuare un vizio idoneo a infirmare la sentenza.
art. 372 c.p.c.
In merito all’istanza, documentata, del controricorrente (notificata nel luglio 2018), di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. di sospensiva dell’esecuzione della sentenza d’appello impugnata, conclusosi a favore del C., con il rigetto dell’istanza di sospensione presentata dal B., spetta, in effetti, a questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16121/2011, Cass. 21198/2015,Cass. 26966/2018), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell’art. 372 c.p.c. (come avvenuto nella specie), liquidare le relative spese, con i parametri propri del giudizio di legittimità, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento a detto giudizio (Cass. n. 19357/2012).
La documentazione relativa alle spese del subprocedimento può essere prodotta con le forme e nei termini dell’art. 372 c.p.c.; la Cassazione può quindi liquidare quelle spese con i parametri del giudizio di legittimità.
art. 373 c.p.c.
In merito all’istanza, documentata, del controricorrente (notificata nel luglio 2018), di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. di sospensiva dell’esecuzione della sentenza d’appello impugnata, conclusosi a favore del C., con il rigetto dell’istanza di sospensione presentata dal B., spetta, in effetti, a questa Corte (tra le tante, Cass. n. 16121/2011, Cass. 21198/2015,Cass. 26966/2018), una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell’art. 372 c.p.c. (come avvenuto nella specie), liquidare le relative spese, con i parametri propri del giudizio di legittimità, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento a detto giudizio (Cass. n. 19357/2012).
La Corte di cassazione può liquidare le spese del subprocedimento di sospensione dell’esecuzione, in quanto funzionale al giudizio di legittimità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata quale riferimento per determinare l’importo del contributo unificato dovuto, ove applicabile, in misura pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’associazione in partecipazione è un contratto sinallagmatico di scambio: all’apporto dell’associato corrisponde la partecipazione agli utili e, secondo quanto convenuto, alle perdite entro i limiti dell’apporto; la titolarità e la gestione dell’impresa restano all’associante.
- L’associante conserva autonomia nelle scelte gestionali, ma non può considerarsi assolutamente libero di destinare l’apporto dell’associato: l’apporto è strumentale all’esercizio dell’impresa o al compimento dell’affare e la gestione deve svolgersi secondo buona fede, perseguendo il risultato economico entro un tempo ragionevole.
- L’associato, quale partecipante al rischio economico, ha diritto ai poteri di controllo previsti dal contratto e, quantomeno, al rendiconto dell’affare compiuto o al rendiconto annuale quando la gestione si protrae per più di un anno.
- La risoluzione dell’associazione in partecipazione per inadempimento è regolata dai principi generali dei contratti sinallagmatici. La gravità dell’inadempimento va valutata unitariamente e in concreto, con riguardo alla rilevanza della violazione, alla volontà delle parti, alla natura e alla finalità del rapporto e all’interesse della controparte all’esatta e tempestiva prestazione, secondo buona fede.
- La risoluzione dell’associazione in partecipazione, non essendo il contratto a esecuzione continuata o periodica, comporta la restituzione delle prestazioni già eseguite oltre alla liberazione dalle obbligazioni ancora da eseguire. L’apporto in denaro va restituito, con gli interessi dalla domanda di risoluzione, e tale obbligo non può essere subordinato alla presentazione o all’approvazione del rendiconto; l’obbligo di restituzione dell’apporto è condizionato alla verifica dell’esito positivo dell’affare.
- È inammissibile per genericità la censura che contesti la valutazione complessiva della gravità dell’inadempimento senza spiegare perché l’esclusione di uno dei plurimi inadempimenti accertati sarebbe idonea a modificare l’esito della valutazione.
- È inammissibile la doglianza che invochi in cassazione l’inadempimento della controparte senza precisare le ragioni per cui il giudice di merito ha respinto la relativa domanda riconvenzionale e l’incidenza di tale inadempimento sulla domanda avversaria.
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