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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10503/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

La controversia

Il richiedente asilo aveva riferito di aver lasciato il Paese d’origine per timore di essere ucciso, dopo aver intrattenuto una relazione omosessuale con un politico in cambio di un aiuto economico e, successivamente, rapporti omosessuali con un amico che sarebbe stato ucciso. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 1424/2018 depositata il 2 luglio 2018, aveva respinto il gravame. In Cassazione il ricorrente ha formulato due motivi, entrambi prospettati ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Con il primo ha denunciato l’omesso esame dell’estrema indigenza e del contesto omofobico del Paese d’origine, nonché del rischio proveniente da soggetti non statali contro i quali lo Stato non voglia o non possa offrire protezione. Con il secondo ha denunciato l’omesso esame dei fatti rilevanti per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della Corte d’appello: il mancato riconoscimento dello status di rifugiato era fondato sulla non coincidenza dei riferimenti temporali del racconto, dal quale risultava che la relazione omosessuale in patria sarebbe proseguita oltre la data in cui il richiedente avrebbe dichiarato di essere espatriato. Il secondo motivo è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva esaminato i presupposti della protezione umanitaria e, con accertamento di fatto, aveva escluso situazioni di vulnerabilità meritevoli di tutela, svolgendo la valutazione comparativa della condizione soggettiva e oggettiva del richiedente rispetto al Paese d’origine. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi dei riferimenti temporali non coincidenti su cui la Corte d’appello ha basato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, infatti, secondo la narrazione resa al giudice di primo grado, egli avrebbe avuto, in patria, la relazione omossessuale fino a una data successiva a quella, in cui sempre secondo la sua narrazione egli sarebbe invece espatriato.

    La denuncia di omesso esame non è idonea a ottenere la cassazione quando non si confronta con la ragione decisiva posta a fondamento della sentenza impugnata; qui la censura non superava l’accertamento basato sull’incongruenza temporale del racconto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non investe il fatto o l’argomento che ha determinato il rigetto della domanda, è inammissibile.
  • La valutazione comparativa richiesta ai fini della protezione umanitaria concerne la situazione soggettiva del richiedente e quella oggettiva del Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato la situazione del richiedente e ha escluso, con accertamento di fatto, l’esistenza di condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione umanitaria, la doglianza di omesso esame non è fondata se tale valutazione risulta effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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