Cassazione Civile, Sentenza n. 10497/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario finanziario)
La controversia
Due investitori avevano convenuto in giudizio nel 2003 una banca, chiedendo la nullità per difetto di forma scritta o pubblicità ingannevole dei contratti relativi a investimenti in titoli azionari, obbligazionari e di altra natura, deducendo l’esistenza di un rapporto di gestione degli investimenti e domandando la restituzione di Euro 465.000,00 e il risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale di Bologna aveva respinto le domande, ritenendo provati soltanto contratti-quadro scritti di deposito, custodia, amministrazione e negoziazione, non un contratto di gestione; aveva inoltre rilevato la genericità delle contestazioni sulle operazioni, l’assenza di prova della pubblicità ingannevole e la tardività delle domande di risoluzione e di risarcimento del danno patrimoniale, formulate in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata il 29 dicembre 2017, confermò il rigetto. Gli eredi degli investitori hanno proposto ricorso per Cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 23 TUF, nonché delle disposizioni del TUF e del regolamento Consob sugli obblighi dell’intermediario e sulla distribuzione dell’onere probatorio, sostenendo che le allegazioni individuavano le violazioni informative e l’omessa segnalazione dell’inadeguatezza; 2) violazione degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522/1998, per non avere la banca avvertito dell’inadeguatezza delle operazioni né essersi astenuta dall’eseguirle; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che le domande di risoluzione e di risarcimento patrimoniale erano già ricavabili dall’atto introduttivo e non erano tardive.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati nella parte in cui contestavano la genericità delle allegazioni e inammissibili nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze processuali. L’investitore deve allegare in modo puntuale l’inadempimento dell’intermediario, indicando le specifiche operazioni contestate; soltanto dopo tale allegazione opera l’onere probatorio dell’intermediario. Nel caso concreto non erano state individuate le operazioni tra le numerose effettuate e la documentazione degli ordini non poteva supplire all’omessa allegazione; inoltre, alcune statuizioni sui contratti-quadro e sulla mancanza di prova del rapporto di gestione erano coperte da giudicato. Il secondo motivo non poteva superare tale carenza e, comunque, le censure relative all’apprezzamento delle prove non erano scrutinabili in sede di legittimità. Il terzo motivo è infondato quanto alla dedotta omessa pronuncia, poiché la Corte d’appello aveva esaminato le domande, e inammissibile per il resto: le domande di risoluzione e di risarcimento patrimoniale, distinte per petitum e causa petendi da quelle di nullità, erano state introdotte soltanto in sede di precisazione delle conclusioni; la banca aveva contestato la novità nella stessa udienza, senza accettare il contraddittorio. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 23 D.Lgs. 58/1998
Con la recente pronuncia n. 10111 del 2018, questa Corte ha affermato che “con particolare riferimento agli obblighi informativi merita sottolineare che nessuna deroga sussiste rispetto alla regola generale che impone al creditore il quale agisca per l’inadempimento della controparte di allegare l’inadempimento”, cosicchè “spetta dunque in primo luogo all’investitore dedurre l’inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l’intermediario è tenuto”.
La disciplina dell’onere probatorio non esonera l’investitore dall’allegare specificamente l’inadempimento dell’intermediario. Il dovere probatorio dell’intermediario sorge dopo che l’investitore abbia indicato in modo puntuale le violazioni informative dedotte.
art. 28, comma 1, Regolamento Consob n. 11522/1998
Da ciò si ricava che, in assenza di una puntuale allegazione del genere, non è possibile per l’intermediario finanziario assolvere correttamente dovere probatorio, che è certamente a suo carico, ma che scaturisce solo dopo la corretta indicazione dell’inadempimento da parte dell’attore.
L’obbligo probatorio dell’intermediario in relazione agli obblighi informativi opera una volta che l’investitore abbia allegato con precisione l’inadempimento contestato.
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Avendo la Corte di merito correttamente accertato la mancata specifica allegazione dell’inadempimento e l’assoluta genericità delle doglianze, sulla scorta di quanto sopra detto, la censura risulta infondata.
La contestazione dell’omesso avvertimento sull’inadeguatezza delle operazioni non può essere utilmente esaminata quando l’investitore non individua specificamente le operazioni cui riferisce l’inadempimento.
art. 112 c.p.c.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, essendosi la Corte di merito espressamente pronunciata sulle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno patrimoniale.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha espressamente deciso sulle domande, anche se la parte contesta la correttezza della decisione.
art. 115 c.p.c.
Ora, dal contenuto delle difese di parte attrice, quale riferito nel ricorso per cassazione, non risulta affatto l’indicazione delle operazioni oggetto della domanda, considerata anche l’inammissibilità del rinvio dei ricorrenti a documenti da essi prodotti nel giudizio di primo grado; nè i ricorrenti censurano l’ulteriore statuizione della Corte territoriale sul mancato deposito del fascicolo di parte della banca e sulla non utilizzabilità della relativa documentazione.
La parte non può supplire alla mancata indicazione delle operazioni contestate mediante un rinvio generico a documenti prodotti in primo grado; l’accertamento di merito sulle allegazioni e sull’utilizzabilità dei documenti non è superabile con una mera diversa ricostruzione fattuale.
art. 1418 c.c.
In ogni caso, respinta la domanda di nullità, essendo stato rispettato l’obbligo di forma scritta dei contratti-quadro, cui unicamente si ricollegava la pretesa restitutoria, era conseguente la statuizione di rigetto della stessa.
Accertato il rispetto della forma scritta per i contratti-quadro, viene meno la nullità dedotta e non può essere accolta la restituzione fondata su tale nullità.
artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
La conferma della genericità delle allegazioni degli attori in ordine alle operazioni, tra le molteplici, ritenute pregiudizievoli, che, come rilevato dalla Corte di merito, non aveva consentito neppure alla intermediaria di predisporre un’adeguata difesa, travolge poi anche il secondo motivo di ricorso, in ordine alla valutazione di inidoneità di una dichiarazione dell’investitore, concernente le proprie conoscenze in ambito finanziario e/o la propria propensione al rischio, di annullare ogni ulteriore dovere dell’intermediario di fornire le informazioni tali da garantire la diligenza della sua azione.
La dichiarazione dell’investitore sulle proprie conoscenze o propensione al rischio non elimina in astratto gli obblighi informativi dell’intermediario; tuttavia, la relativa violazione deve essere riferita a operazioni specificamente individuate, la cui mancata allegazione impedisce l’esame della censura.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, nei termini indicati dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le residue doglianze sono volte a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali o di sostituire l’apprezzamento di fatto del giudice di merito con quello prospettato dalla parte.
Massime di principio
- Nelle controversie per inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario finanziario, l’investitore deve allegare in modo puntuale le specifiche operazioni contestate e la condotta inadempiente riferita a ciascuna; solo dopo tale allegazione sorge l’onere dell’intermediario di provare l’esatto adempimento.
- Il richiamo generico a numerose operazioni o a documenti prodotti in giudizio non supplisce all’onere di individuare le operazioni ritenute pregiudizievoli, se la domanda non consente di definire con precisione l’oggetto dell’inadempimento e di predisporre un’adeguata difesa.
- La dichiarazione dell’investitore relativa alle proprie conoscenze finanziarie o alla propensione al rischio non elimina, di per sé, gli obblighi informativi dell’intermediario; l’accertamento della loro violazione richiede però allegazioni specifiche sulle operazioni e sulle omissioni contestate.
- La domanda di risoluzione per inadempimento e quella di risarcimento del danno patrimoniale, se introdotte soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e basate su petitum e causa petendi diversi dalla domanda originaria di nullità, costituiscono domande nuove quando la controparte contesti tempestivamente il contraddittorio nella stessa udienza.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice abbia espressamente deciso sulle domande; in sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto mediante la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione.
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