Cassazione Civile, Sentenza n. 10549/2020 del 03/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
Numerosi concessionari di vendita di autoveicoli avevano convenuto la società produttrice e concedente dopo che questa aveva esercitato il recesso ad nutum dai singoli rapporti di concessione. La Corte d’appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dopo Cass. n. 20106/2009, aveva ritenuto il recesso contrario a buona fede oggettiva: poco tempo prima la concedente aveva richiesto ai concessionari, mediante patti aggiuntivi e documenti annuali di programmazione, maggiori investimenti e incrementi di fatturato, inducendoli ad affidarsi alla prosecuzione dei rapporti; il successivo recesso aveva impedito l’ammortamento degli investimenti e causato ulteriori pregiudizi. La Corte territoriale aveva riconosciuto danni per mancato guadagno, investimenti e spese rimasti inutilizzati o non recuperabili, nonché per il deprezzamento delle giacenze di magazzino. La concedente ha proposto sette motivi di ricorso: il primo denunciava omessa pronuncia; il secondo contestava che la decisione di rinvio avesse oltrepassato i limiti del principio di diritto stabilito dalla Cassazione del 2009; il terzo deduceva la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; il quarto denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e, in alternativa, la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., contestando che i patti aggiuntivi fossero idonei a ingenerare affidamento sulla prosecuzione del rapporto; il quinto lamentava la violazione del regolamento CEE n. 123/1985 quanto alla valutazione del preavviso annuale; il sesto contestava la liquidazione del lucro cessante e sosteneva che il risarcimento dovesse limitarsi all’interesse negativo; il settimo censurava i criteri di attualizzazione del danno e la decorrenza degli interessi. La ricorrente ha rinunciato al primo motivo e al ricorso nei confronti della maggior parte dei resistenti, con accettazione delle rinunce; il giudizio è proseguito nei confronti dei cessionari del credito di una concessionaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, con integrale compensazione delle spese, nei confronti dei resistenti che avevano accettato la rinuncia al ricorso. Quanto al ricorso rimasto coltivato, il primo motivo è stato rinunciato; il secondo, il terzo, il quarto e il sesto sono stati rigettati perché la Corte d’appello aveva rispettato i limiti del rinvio, motivato adeguatamente e correttamente ravvisato una violazione della buona fede nell’esercizio del recesso, risarcibile anche quanto all’interesse positivo. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il riferimento al preavviso era collegato alle modalità scorrette del recesso e alla necessità di contemperare gli interessi, non all’invalidità in sé del termine annuale previsto dalla disciplina regolamentare. Il settimo motivo è stato accolto: la liquidazione del danno e degli accessori era oscura e richiamava impropriamente criteri elaborati per il danno extracontrattuale; per il danno da inadempimento contrattuale gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, mentre la rivalutazione monetaria va considerata secondo la natura di debito di valore e con modalità esplicitate. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale statuizione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1375 c.c.
Diversamente, nel caso in cui il “documento annuale” venga a prevedere addirittura la necessità di un incremento degli investimenti e del fatturato, pur essendosi già determinata la concedente ad optare a breve tempo per il recesso ad nutum, emerge evidente la discrasia della condotta così tenuta rispetto all’obbligo imposto dalla clausola generale di buona, venendo a determinare il recesso – definito dalla Corte territoriale “inaspettato e sorprendente” – un maggiore ed ingiustificato sacrifico dell’interesse contrattuale dei concessionari.
La buona fede nell’esecuzione del contratto impone al concedente che abbia già deciso di recedere di non richiedere contestualmente maggiori investimenti e incrementi dell’attività senza rendere nota la scelta di cessare il rapporto. La violazione può consistere nelle modalità e nei tempi del recesso, anche se il potere di recedere è previsto dal contratto.
art. 1223 c.c.
Orbene la violazione del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) bene può integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e dunque essere suscettiva di determinare un danno patrimoniale nella complessiva estensione riconosciuta dall’ordinamento ex art. 1223 c.c., sia per la perdita subita che per il mancato guadagno.
La violazione della buona fede nell’esecuzione contrattuale, quando integra inadempimento, può fondare il risarcimento dell’intero danno patrimoniale secondo l’art. 1223 c.c., comprendendo sia il danno emergente sia il lucro cessante, e non soltanto l’interesse negativo.
art. 1219 c.c.
Invece, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.
In caso di obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, idonea a costituire in mora il debitore; non si applica la decorrenza dalla data dell’illecito propria della mora ex re extracontrattuale.
art. 384 c.p.c.
A tale proposito va, quindi, definitivamente confermato l’orientamento giurisprudenziale (...) secondo cui i vincoli alla attività del Giudice del rinvio debbono ricercarsi interamente all’interno del “dictum” della sentenza di cassazione con rinvio, ex art. 383 c.p.c., comma 1, venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente in relazione al tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio prosecutorio.
I poteri del giudice di rinvio dipendono dal tipo di vizio accolto e dalle indicazioni della sentenza rescindente. Quando la cassazione è pronunciata per violazione di legge insieme a un vizio di motivazione, il giudice può rivalutare i fatti acquisiti e, nei limiti delle direttive del rinvio e delle preclusioni già maturate, esaminare ulteriori fatti pertinenti.
art. 391 c.p.c.
Verificata la integrità del contraddittorio tra le parti, va dichiarata la estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, in seguito a rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta, in data 4.2.2019, dai difensori di Renault Italia s.p.a., ai quali il relativo potere era stato conferito con la procura speciale in calce al ricorso, ed accettata dalle parti resistenti, di seguito indicate, con atti notificati in data 11, 15 e 20 febbraio 2019.
La rinuncia al ricorso, quando ritualmente effettuata e accettata dai resistenti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità nei confronti delle parti interessate.
Massime di principio
- Il diritto contrattuale di recesso ad nutum non sottrae le modalità concrete del suo esercizio al controllo di buona fede e correttezza. Il giudice può sindacare se tempi e modalità abbiano prodotto, nelle circostanze del rapporto, un sacrificio ingiustificato e sproporzionato dell’interesse della controparte, senza sindacare le ragioni imprenditoriali della scelta in sé.
- La richiesta, poco prima del recesso, di maggiori investimenti, ampliamenti dell’attività o incrementi di fatturato può ingenerare un affidamento incolpevole sulla prosecuzione del rapporto. Se il concedente ha già deciso di recedere, la buona fede può imporgli di comunicarlo o di rimodulare per tempo gli impegni richiesti, così da consentire alla controparte di programmare l’attività e limitare le perdite.
- Quando la violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto integra inadempimento contrattuale, il danno risarcibile può comprendere tanto le perdite subite quanto il mancato guadagno, in applicazione dell’art. 1223 c.c.; non è necessariamente limitato all’interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale.
- Nel rinvio prosecutorio, l’ampiezza dei poteri del giudice dipende dai vizi accolti e dal contenuto della pronuncia rescindente. In presenza di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il giudice può rivalutare il materiale probatorio e svolgere gli accertamenti compatibili con le direttive del rinvio, rispettando le preclusioni già maturate.
- Per l’obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale; la decorrenza dalla data del fatto illecito è riferibile alla responsabilità extracontrattuale. La rivalutazione del debito di valore e gli interessi devono essere liquidati con un criterio esplicito e coerente, evitando l’applicazione automatica di criteri propri del danno extracontrattuale.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile quella che attribuisce alla decisione una statuizione diversa da quella realmente posta a fondamento della pronuncia.
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