Cassazione Civile, Sentenza n. 10550/2020 del 03/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato né deciso i sette motivi del ricorso principale né l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato. Accolta l’istanza di astensione del consigliere che aveva deciso la causa in primo grado, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, fissando una nuova udienza. Non risultano pronunce sulle spese o sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento all’ente previdenziale di somme relative a ruoli per contributi previdenziali: un ruolo principale emesso nel 1999 e un ruolo suppletivo emesso nel 1998. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6088/2013, aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’ente, respingendo la domanda per gli importi del ruolo principale e condannando invece l’agente della riscossione a versare le somme non incassate relative al ruolo suppletivo, in applicazione del criterio del “non riscosso per riscosso” previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 43/1988. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5927/2017 depositata il 22 settembre 2017, ha rigettato l’appello principale dell’ente e accolto quello incidentale dell’agente. Ha escluso il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria e ritenuto applicabile il discarico automatico dei ruoli consegnati entro il 31 dicembre 1999, previsto dalla legge n. 228/2012; quanto al ruolo suppletivo del 1998, ha escluso il pagamento dei decimi e delle ulteriori rate non ancora scaduti, in considerazione dell’abrogazione del criterio del “non riscosso per riscosso” dal 26 febbraio 1999 e della disciplina del d.lgs. n. 37/1999. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato con un unico motivo. La sentenza non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso, né decide le questioni sostanziali: all’udienza dell’11 dicembre 2019 è emerso che un componente del collegio aveva pronunciato la sentenza di primo grado, e il magistrato ha presentato istanza di astensione.
Norme richiamate
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
che, pertanto, la causa pendente avanti questa Corte non può essere decisa, essendo stata immediatamente presentata da detto componente istanza di astensione ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), accolta dal presidente.
Il magistrato che ha partecipato alla decisione della causa in un grado precedente deve astenersi dal decidere la stessa controversia in Cassazione; accolta l’istanza, la causa non può essere decisa dal collegio così composto e deve essere rinviata a nuovo ruolo.
Massime di principio
- Il magistrato che ha pronunciato la decisione impugnata in un grado precedente non può partecipare alla decisione della medesima controversia in Cassazione; una volta accolta l’istanza di astensione, la causa va rinviata a nuovo ruolo e non può essere definita nel merito dal collegio.
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