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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10495/2020 del 03/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

Un fratello convenne la moglie, allora curatrice provvisoria, e il fratello, chiedendo di accertare l'esistenza, dal periodo indicato in atti come (OMISSIS), di una società di fatto occulta avente a oggetto lavori edili, impiantistica e restauro, con sede in (OMISSIS), partecipata dai due fratelli al 50% ciascuno, salvo un periodo intermedio in cui avrebbe partecipato anche un terzo. L'attività sarebbe cessata nel periodo indicato come (OMISSIS), in seguito alla grave malattia del fratello; l'attore chiedeva la divisione del valore attuale della società, quantificato in Euro 10.000.000,00. Il Tribunale di Roma respinse tutte le domande nel 2005 e la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1867/2017, depositata il 22 marzo 2017, confermò tale decisione. Il ricorrente principale articolò sei motivi: i primi due denunciavano nullità e vizio motivazionale per mancato esame delle prove e delle caratteristiche della società occulta; il terzo contestava la ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie non reiterate nelle conclusioni, anche quanto ai documenti, e sosteneva che la regola non valesse per il giudice monocratico; il quarto censurava la valutazione delle testimonianze e dei documenti raccolti in appello; il quinto denunciava omessa pronuncia sulla dedotta holding personale operativa; il sesto contestava il difetto d'interesse a dolersi del mancato esame dei documenti della controparte e della domanda riconvenzionale. La vedova propose ricorso incidentale in due motivi: denunciò l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di titolarità passiva, avendo rinunciato all'eredità, e la mancata liquidazione autonoma delle spese in suo favore. Il ricorrente principale replicò sostenendo che la rinuncia all'eredità non fosse efficace per mancata redazione dell'inventario entro il termine, assumendo che la vedova avesse avuto il possesso dei beni ereditari.

La decisione

La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi. I primi due motivi principali sono infondati: la motivazione d'appello, letta insieme a quella di primo grado richiamata per relationem, è chiara e sufficiente; la società occulta richiede i presupposti oggettivi e soggettivi del rapporto sociale, oltre all'accordo di non esteriorizzarlo, e tali elementi sono stati ritenuti non provati. Il terzo motivo è infondato quanto alla necessità di reiterare specificamente le istanze istruttorie respinte, anche davanti al giudice monocratico, e quanto all'irrilevanza dell'indagine sulla volontà effettiva di rinunciare; è inammissibile, per difetto di decisività, nella parte relativa ai documenti. Il quarto motivo è inammissibile: le deposizioni non erano state trascritte integralmente e la censura sollecitava una nuova valutazione di merito; anche la doglianza sui documenti non soddisfaceva gli oneri di specificità e decisività. Il quinto motivo è infondato perché la pronuncia di primo grado, richiamata da quella d'appello, aveva escluso i presupposti della holding personale operativa e, in ogni caso, l'assenza del rapporto societario dedotto era assorbente; la censura era inoltre generica. Il sesto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la censura sui documenti della controparte era generica e la domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata, era rimasta assorbita dal rigetto della domanda principale, senza che ciò fondasse una soccombenza reciproca. Il primo motivo incidentale è infondato: l'eccezione della vedova sulla titolarità passiva era condizionata all'accoglimento dell'appello principale e, respinto quest'ultimo, restava assorbita. Il secondo motivo incidentale è infondato: la vedova era già compresa nella condanna alle spese in solido con i figli e non aveva dedotto di aver svolto difese autonome che giustificassero una liquidazione separata. Le spese di cassazione sono state compensate per un quinto; per i restanti quattro quinti il ricorrente principale è stato condannato a pagare ai controricorrenti, con liquidazione complessiva di Euro 30.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’"iter" seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata

    La motivazione è adeguata se rende riconoscibile, attraverso un percorso logico e coerente, il fondamento della decisione; non è necessario confutare puntualmente ogni tesi o esaminare ogni elemento istruttorio.

  • art. 189 c.p.c.

    la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello

    Le istanze istruttorie respinte devono essere riproposte in modo specifico alla precisazione delle conclusioni; il generico richiamo agli atti precedenti comporta rinuncia e ne impedisce la riproposizione in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello

    La regola della specifica reiterazione delle richieste istruttorie vale anche ai fini della loro riproposizione in appello; le istanze non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate.

  • art. 346 c.p.c.

    la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poichè, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello

    La mancata riproposizione specifica delle istanze istruttorie nelle conclusioni comporta rinuncia e ne preclude la riproposizione in appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    la soccombenza reciproca, che consente la compensazione totale o parziale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), si verifica nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo (o di unica domanda in più capi, Cass. 20888/2018), ma non concerne le domande meramente assorbite per carenza di interesse, stante la decisione assorbente.

    La soccombenza reciproca presuppone domande contrapposte o capi di un'unica domanda effettivamente decisi con esiti diversi; una domanda rimasta assorbita per carenza d'interesse non determina soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata pronunciata dalla Corte di merito anche in favore della ricorrente incidentale, in solido con i figli. Una autonoma condanna alle spese in suo favore avrebbe potuto giustificarsi soltanto nel caso che ella avesse spiegato autonome difese; il che però non è dedotto, mentre il contrario risulta dalla sentenza impugnata, nella cui epigrafe si dà atto della comune difesa delle parti appellate (moglie e figli del de cuius).

    La liquidazione delle spese può essere autonoma in favore di una parte solo se questa abbia svolto difese autonome; in assenza di tale circostanza, è sufficiente la condanna alle spese pronunciata congiuntamente.

Massime di principio

  • La società di fatto occulta richiede gli elementi oggettivi e soggettivi del rapporto sociale: conferimenti destinati a un fondo comune, partecipazione agli utili e alle perdite e affectio societatis, intesa come volontà di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni; occorre inoltre la concorde volontà di non esteriorizzare il rapporto, con gestione comune dell'impresa pur apparendo all'esterno un solo titolare.
  • La collaborazione economica tra più soggetti, anche se documentata da mutui, finanziamenti, aperture di credito o garanzie, non dimostra da sola una società di fatto se non risultano la gestione di un fondo comune e la partecipazione comune all'alea dei guadagni e delle perdite.
  • La motivazione per relationem è ammissibile quando dalla lettura congiunta della sentenza e dell'atto o provvedimento richiamato risulti con chiarezza il ragionamento decisorio; in caso di decisioni conformi, il giudice d'appello può integrare la propria motivazione con quella di primo grado, ma deve confrontarsi con le censure proposte.
  • La parte le cui richieste istruttorie siano state respinte deve reiterarle specificamente in sede di precisazione delle conclusioni, anche nel giudizio davanti al giudice monocratico; l'omissione determina rinuncia indipendentemente dall'accertamento della volontà soggettiva della parte.
  • Chi denuncia in cassazione l'omesso esame di prove testimoniali deve trascriverne integralmente il contenuto e indicare i punti decisivi; la Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione di merito a quella del giudice che ha esaminato complessivamente le prove.
  • Una questione preliminare di merito proposta dalla parte totalmente vittoriosa è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione principale e resta assorbita se questa è respinta.
  • Una domanda riconvenzionale meramente subordinata, rimasta assorbita per il rigetto della domanda principale, non fonda di per sé la soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioniSpese di lite
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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