Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore portuale)
La controversia
Il proprietario di un'imbarcazione agiva per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva derivanti da omessa custodia del natante ormeggiato nel porto di Siracusa. In appello, la società gestrice dei posti barca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado con rigetto della domanda, ritenendosi che nel contratto concluso tra le parti non fosse compreso un obbligo di custodia, o comunque che tale obbligo non fosse stato provato. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva un unico motivo, incentrato sull'interpretazione del contratto di ormeggio e sulla tariffa applicata, sostenendo che il corrispettivo dovesse includere anche la remunerazione per la custodia e che il rapporto non fosse di semplice locazione dello spazio di ormeggio ma di ormeggio con custodia; la censura richiamava gli artt. 1362 e 1363 c.c. ma in modo ritenuto dalla Corte estremamente lacunoso e privo di una chiara distinzione tra doglianze di diritto e di fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., rilevando che l'atto conteneva una sommaria esposizione dei fatti e censure formulate in modo confuso e non autosufficiente, senza consentire di individuare con precisione il tema giuridico e quello fattuale. Ha inoltre osservato che, anche a voler superare il vizio formale, la responsabilità della società resistente sarebbe rimasta priva di prova; ha quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria e condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e degli specifici motivi, con indicazione autosufficiente degli elementi rilevanti; la loro mancanza rende il ricorso inammissibile.
La causa è stata trattata con il rito camerale non partecipato previsto per la definizione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili o infondati.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di interpretazione del contratto, senza che la Corte entrasse nel merito per la carenza dei motivi.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, ma la censura è stata ritenuta inidonea per difetto di specificità.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per პასუხისმგabilità aggravata, non ravvisando abuso del diritto di impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una compiuta esposizione dei fatti di causa e dei motivi, e si risolve in una critica generica o in una mera contrapposizione della propria lettura a quella del giudice di merito.
- Le censure devono consentire di distinguere chiaramente il profilo di diritto da quello di fatto e devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione gli atti e gli elementi rilevanti.
- Nel contratto di ormeggio, la custodia del natante non si presume: può costituire una prestazione aggiuntiva rispetto alla mera messa a disposizione dello spazio portuale e chi la invoca, ai fini risarcitori, deve darne prova specifica.
- Quando la responsabilità del gestore portuale è allegata in relazione a un obbligo di custodia contrattuale, grava sulla parte che invoca tale obbligo dimostrarne l'esistenza nello specifico contenuto del contratto.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ma non implica automaticamente la sussistenza di abuso del diritto di impugnazione.
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