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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28074/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una professionista nei confronti di una società editoriale per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro parasubordinato o comunque di un rapporto contrattuale direttamente intercorso tra le parti, il pagamento del compenso per l'ideazione e lo sviluppo di un progetto relativo a problematiche femminili nella stampa specializzata in economia e il risarcimento del danno asseritamente derivante dal recesso anticipato della controparte; in subordine, era chiesto il risarcimento del danno anche in via equitativa. I giudici di merito hanno escluso che fosse provato un incarico direttamente conferito dalla società resistente, ritenendo invece che il progetto fosse stato commissionato a una terza società, la quale avrebbe poi coinvolto la ricorrente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione, perché la domanda sarebbe stata più ampia della sola vicenda contrattuale; violazione delle norme sulla forma del contratto, sostenendosi che i giudici di merito avessero preteso indebitamente la prova scritta del contratto; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze istruttorie, oltre a omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la Corte territoriale avesse travisato le prove e mal valutato documenti e testimonianze, nonché la mancata esibizione del progetto presentato al Ministero. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che la domanda era fondata su una pretesa contrattuale da contratto d'opera e che, esclusa la prova di un incarico direttamente conferito dalla società convenuta, non poteva esservi accoglimento né della domanda di compenso né di quella risarcitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione derivante dal giudizio d'appello definito con conferma della decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto; ha poi escluso la violazione di legge, chiarendo che i giudici di merito non avevano richiesto la forma scritta del contratto, ma avevano correttamente ritenuto non provato che l'incarico fosse stato conferito direttamente dalla società resistente. Le doglianze sulla prova sono state considerate, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito; la censura sull'esibizione documentale è stata dichiarata carente di specificità. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del consigliere delegato, se seguita nella decisione definitiva, consente l'applicazione del meccanismo accelerato e non determina incompatibilità del relatore/proponente nel collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della decisione in camera di consiglio successiva alla proposta accelerata.

  • art. 51 c.p.c.

    La Corte esclude che la previa proposta ex art. 380-bis integri una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 51, n. 4.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del componente del collegio che ha formulato la proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia/ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità denunciata, senza esito favorevole.

  • art. 342 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata disattesa in appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per la censura di nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ne dichiara l'inammissibilità per effetto dell'art. 348-ter c.p.c. e comunque esclude che ricorressero i presupposti del vizio dedotto.

  • art. 1350 c.c.

    La Corte esclude che i giudici di merito abbiano applicato la disciplina della forma ad substantiam o ad probationem al rapporto dedotto.

  • artt. 1350 e ss. c.c.

    Invocati per sostenere l'errore sulla forma del contratto, ma ritenuti inconferenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che spettava alla parte attrice provare l'incarico diretto ricevuto dalla convenuta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dei documenti, senza accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare errata valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta una critica di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del preteso travisamento probatorio, senza successo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alle contestazioni della convenuta e alla prova dei fatti allegati.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati perché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., quale ipotesi normativa di abuso del processo e responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la domanda di pagamento si fonda su un preteso incarico professionale o contrattuale, l'attore deve provare non solo l'esecuzione dell'attività, ma soprattutto che l'incarico sia stato conferito direttamente dal convenuto e non da un terzo intermediario o committente diverso.
  • La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, operando il filtro dell'art. 348-ter c.p.c.
  • Non integra violazione dell'art. 1350 c.c. la decisione di merito che rigetti la domanda per difetto di prova del rapporto contrattuale: è diverso pretendere la forma scritta del contratto dal richiedere la prova del fatto costitutivo dell'incarico.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio non denunciano un vero travisamento della prova, ma un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, se la motivazione della sentenza è coerente e argomentata.
  • La mancata ammissione o l'omessa esibizione documentale non può essere utilmente dedotta in cassazione se il motivo non è specifico e non dimostra, con gli atti rilevanti, che la richiesta sia stata tempestivamente e ritualmente reiterata nel corso del giudizio di merito.
  • In una domanda di natura contrattuale, il risarcimento del danno per inadempimento presuppone la prova che il convenuto fosse il soggetto obbligato; in difetto di prova del rapporto diretto, la responsabilità eventuale va riferita al diverso soggetto che abbia effettivamente assunto la qualità di committente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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