Cassazione Penale, Sentenza n. 25088/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza ex art. 671 c.p.p. proposta in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna già definitive. Il giudice dell'esecuzione aveva accolto solo parzialmente l'istanza, individuando come reato più grave quello punito con pena base di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, e applicando aumenti distinti per due reati satellite, per complessivi mesi 8 di reclusione ed euro 350 di multa, con rideterminazione finale della pena in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 750 di multa. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 c.p.p., 81, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che l'entità degli aumenti non fosse giustificata e che il giudice avesse fatto ricorso a formule generiche e ai parametri degli artt. 132 e 133 c.p. senza spiegare adeguatamente il quantum; in particolare, lamentava che per il reato di cui al capo b) l'aumento di mesi 7 fosse eccessivo rispetto a una pena originaria di mesi 12 di reclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in sede esecutiva, il giudice deve individuare la pena base in corrispondenza della pena concretamente irrogata per il reato più grave e deve poi indicare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite. Nel caso concreto la motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata sufficiente perché il giudice dell'esecuzione aveva esplicitato la pena base, i singoli aumenti e la pena finale, con aumenti di scarsa consistenza e proporzionati rispetto alla gravità dei fatti e alle pene già irrogate in cognizione, senza sconfinare in un cumulo materiale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, sulla quale decide il giudice dell'esecuzione
richiede una motivazione del provvedimento; la doglianza del ricorrente è stata respinta perché la motivazione è stata ritenuta sufficiente
regola il reato continuato e gli aumenti di pena per i reati satellite, che devono essere determinati distintamente e in modo proporzionato
impone di individuare come pena base quella concretamente irrogata in cognizione per la violazione più grave
richiamato come parametro discrezionale per la quantificazione della pena
richiamato come criterio per la determinazione della pena, anche rispetto alla gravità dei fatti e alla proporzione degli aumenti
Massime di principio
- In sede esecutiva, ai fini del riconoscimento della continuazione, la pena base deve essere individuata nella pena concretamente irrogata in cognizione per il reato ritenuto più grave, non in una pena astratta o teorica.
- Il giudice dell'esecuzione deve indicare distintamente gli aumenti di pena riferiti a ciascun reato satellite, così da rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito nella determinazione della pena complessiva.
- L'obbligo motivazionale sugli aumenti ex art. 81, comma 2, c.p. è modulato in rapporto alla loro entità: quanto più l'aumento è significativo o appare sproporzionato, tanto più la motivazione deve essere specifica; per aumenti modesti può bastare una motivazione sintetica purché consenta di verificare proporzione e rispetto dei limiti legali.
- Non è sufficiente il solo richiamo ai limiti massimi di legge o a formule generiche: la motivazione deve consentire di escludere che, sotto la veste della continuazione, sia stato applicato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
- La valutazione della proporzione degli aumenti deve tener conto sia della pena base sia della gravità comparata dei reati satelliti e delle pene già irrogate in sede di cognizione.
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