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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15606/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione al verbale ispettivo INPS. Ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS contestava a una società omissioni contributive per mancata applicazione del minimale contributivo e per il mancato assoggettamento a contribuzione di somme corrisposte ai dipendenti come rimborso spese. La società aveva opposto il verbale, sostenendo di avere già assoggettato a contribuzione tutte le somme dovute e contestando le poste richieste dall'ente. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul quinto motivo di appello, relativo alla misura delle pretese omissioni contributive, ritenuto erroneamente nuovo; 2) analoga omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, relativo all'erronea quantificazione delle somme aggiuntive ex art. 116, l. n. 388/2000; 3) violazione degli artt. 24 Cost., 2697 c.c. e 112, 115, 116 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto nuova la censura sulla mancata allegazione del CCNL usato dall'INPS per calcolare il minimale e avrebbe valorizzato i conteggi del verbale nonostante tale omissione; 4) le stesse doglianze, sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo e della motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che nel giudizio introduttivo la società aveva contestato solo in termini generici la pretesa contributiva, mentre la specifica critica ai conteggi era stata formulata solo in appello: nel rito del lavoro, però, il convenuto deve contestare specificamente i conteggi nella prima difesa utile, altrimenti opera la non contestazione; perciò le censure di appello erano nuove e, essendo inammissibili, non poteva configurarsi omessa pronuncia. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, sotto veste di violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito circa l'applicazione del CCNL metalmeccanico e la prova delle omissioni contributive; inoltre operava il limite del doppio conforme ex art. 348-ter c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando la censura dedotta in appello riguardi una domanda o eccezione nuova e quindi inammissibile, perché il giudice non ha alcun potere-dovere di pronunciarsi su una domanda inammissibile.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare specificamente e nella prima difesa utile i conteggi della controparte, indicando puntuali circostanze di fatto idonee a dimostrarne l'erroneità; il mero dissenso generico non è sufficiente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il mancato esame delle doglianze, ma non ritenuto decisivo perché le censure erano nuove o miravano a rivalutare il fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la contestazione dei conteggi dovesse essere specifica e tempestiva, altrimenti opera la non contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e dei conteggi; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dei conteggi del verbale; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile nei termini prospettati, trattandosi di accertamento di fatto.

  • art. 116, l. n. 388/2000

    Richiamato come base delle somme aggiuntive contestate dalla ricorrente; la doglianza è stata respinta perché diretta contro una pretesa nuova e non tempestivamente contestata.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura di fatto nei limiti indicati dalla norma; la Corte lo richiama per dichiarare inammissibili i motivi che sollecitavano una nuova valutazione del fatto.

  • art. 420 c.p.c.

    È indicato come prima difesa utile nella quale il convenuto, in una controversia di accertamento negativo, deve prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati dall'ente previdenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi avversari deve essere specifica, puntuale e tempestiva; una contestazione generica o formulata solo in appello non è idonea a superare la non contestazione.
  • In una controversia di accertamento negativo della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, il ricorrente in senso formale assume la posizione sostanziale di convenuto e deve prendere posizione con precisione sui fatti allegati dall'ente nella prima difesa utile.
  • L'omessa pronuncia non può essere denunciata quando il giudice di merito non abbia esaminato una domanda o censura nuova, poiché su una domanda inammissibile non sorge alcun dovere di decisione.
  • I motivi di ricorso per cassazione non possono essere usati per ottenere una nuova valutazione del merito o del fatto quando il giudice di appello ha già accertato la circostanza decisiva, specie in presenza di doppia conforme.
  • La violazione di norme processuali o sostanziali non può essere dedotta in modo meramente assertivo per censurare, sotto veste formale di error in iudicando, un accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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