Cassazione Penale, Sentenza n. 32257/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 256 d.lgs. 152/2006, con richiesta di assoluzione perché il fatto non sussisterebbe (contestazione della qualifica di "rifiuti" degli olii e filtri, assenza di "trattamento", e che la mera attrezzatura per manutenzione non richiederebbe autorizzazione per emissioni in atmosfera); (2) censura di errata collocazione temporale della condotta (art. 157 e 160 c.p., art. 531 c.p.p.), con conseguente prescrizione perché il reato sarebbe antecedente di almeno cinque anni rispetto all'accertamento; (3) censura per mancata concessione della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria/sostitutiva, richiamando la redditualità del ricorrente e le modifiche normative recenti sulle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'istanza di assoluzione inidonea nel giudizio di legittimità e ha escluso la rinnovazione della valutazione di merito sui fatti (qualificazione degli olii e filtri come rifiuti e stoccaggio abusivo) oltre a rilevare la confusione con l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Sul secondo motivo lo ha ritenuto manifestamente infondato: lo stoccaggio non autorizzato è reato di natura permanente la cui consumazione perdura fino alla rimozione della situazione abusiva, quindi non sussiste la prescrizione prospettata. Sul terzo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché la decisione del giudice di merito sulla non applicazione della pena sostitutiva è esercizio discrezionale adeguatamente motivato (assenza di elementi sullo stato economico del ricorrente, pericolosità dei rifiuti, mancata ricerca dell'autorizzazione). Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'onere per la Cassa delle ammende fissato equitativamente in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma incriminatrice relativa alla gestione illecita di rifiuti: il ricorrente è stato condannato per gestione di rifiuti senza autorizzazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi di fatto indicati dai giudici di merito rientrassero nella categoria dei rifiuti.
Norma sulle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera; la Corte osserva che il ricorrente ha confuso l'autorizzazione per la gestione rifiuti con quella per le emissioni in atmosfera, che sono discipline distinte.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di prescrizione; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo e ha richiamato la natura permanente dello stoccaggio non autorizzato.
Ulteriore richiamo in tema di prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la retrodatazione della consumazione del reato.
codice di procedura penale, art. 531
Norma procedurale citata dal ricorrente (probabilmente in tema di termini o altro); il motivo è stato considerato generico e incomprensibile e quindi manifestamente infondato.
«deve tenere conto "dei criteri indicati dall'art.133 del codice penale"» e il giudice deve valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati
La disciplina sulle pene sostitutive richiede al giudice di valutare i criteri dell'art.133 c.p.; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia esercitato discrezionalità adeguatamente motivata nel rifiutare la pena sostitutiva.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novellazione della legge n. 689/81 che amplia l'ambito delle sanzioni sostitutive; la Corte riconosce la modifica ma osserva che resta fermo il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e alla valutazione discrezionale del giudice.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha imposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa determinante l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità (Corte di cassazione) non è ammessa la rinnovazione della valutazione di merito sui fatti: le richieste di assoluzione basate su rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- La gestione/stoccaggio non autorizzato di rifiuti è reato di natura permanente: la consumazione perdura fino alla rimozione della situazione abusiva e ciò incide sui termini di prescrizione.
- La richiesta di distinguere fra autorizzazioni (gestione rifiuti vs autorizzazioni per emissioni in atmosfera) va attentamente motivata: sono permessi e regimi diversi e la loro assenza o presenza va valutata separatamente.
- La decisione del giudice di merito di non applicare una pena sostitutiva è un esercizio discrezionale che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in cassazione; per ottenere la conversione è utile fornire elementi concreti sullo stato economico e sulle misure idonee alla rieducazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la giurisprudenza rilevante; censure generiche, contraddittorie o non corroborate risultano inammissibili o infondate.
- Quando si contesta la qualificazione di materiali come "rifiuti", è necessario proporre elementi probatori e argomentazioni tecnico-giuridiche precise (es. perizia, analisi dei contenuti dei fusti, documentazione di destinazione dei componenti) perché la semplice negazione fattuale è inefficace in cassazione.
- In presenza di reati ambientali, l'adozione di iniziative successive (ottenere autorizzazioni, rimuovere i rifiuti, documentare attività di recupero) può influire sulla percezione della gravità e sull'applicabilità di benefici (ma non cancella responsabilità per il periodo anteriore alla regolarizzazione).
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