Cassazione Civile, Ordinanza n. 30782/2025 del 23/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente di una società poi cessata, sosteneva che il rapporto fosse proseguito senza soluzione di continuità con la società subentrante e che, per effetto del passaggio del personale e dell'asserito trasferimento di attività, dovessero essergli riconosciuti il trattamento economico di anzianità maturato (RIA), un superiore inquadramento, nonché le cd. spese tecniche e altri emolumenti connessi. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il rapporto con la precedente società fosse cessato per licenziamento non impugnato e che con la nuova società fosse sorto un rapporto autonomo e nuovo, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. e la persistenza delle pretese economiche. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, delle preleggi e della direttiva 2001/23/CE, assumendo erroneamente applicata la decadenza dall'impugnativa del licenziamento; 2) violazione dell'art. 2112 c.c., dell'art. 20, comma 6, l.r. n. 11/2010 e delle direttive europee sul trasferimento d'azienda, per non avere la Corte valutato correttamente il passaggio del personale e la continuità dei contratti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la continuità temporale tra cessazione del primo rapporto e instaurazione del secondo; 4) violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. per il mancato riconoscimento del mantenimento dell'anzianità, del superiore inquadramento e delle ulteriori voci retributive in ipotesi di mutamento della titolarità dell'attività organizzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente, perché la sentenza impugnata non aveva deciso sulla decadenza dall'impugnazione del licenziamento; il secondo motivo anch'esso inconferente, perché la Corte territoriale aveva escluso in radice la continuità del rapporto e quindi il trasferimento d'azienda; il terzo motivo inammissibile per effetto della doppia conforme; il quarto motivo inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi, fondata sulla cessazione definitiva del precedente rapporto per licenziamento non impugnato. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010
richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione della decadenza dall'impugnativa del licenziamento, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione impugnata
art. 12 preleggi
invocato nel primo motivo insieme alla normativa europea, senza rilievo decisivo nella decisione
art. 14 preleggi
invocato nel primo motivo, ma non considerato pertinente dalla Corte
Direttiva 2001/23/CE
richiamata in relazione al trasferimento d'azienda, ma il motivo è stato reputato inconferente
la sua applicabilità è stata esclusa perché mancava il presupposto della persistenza del precedente rapporto di lavoro, estinto per licenziamento non impugnato
art. 20, comma 6, l.r. n. 11/2010
richiamato per sostenere il passaggio del personale e la continuità del rapporto, ma non ritenuto decisivo
Direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE
richiamate sul trasferimento d'azienda, ma non idonee a superare l'accertata discontinuità del rapporto
base del vizio di violazione di legge dedotto nei primi e nel quarto motivo
base del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel terzo motivo
richiamato come causa di inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, per la doppia conforme
richiamato quale disciplina applicabile alla preclusione del controllo sul fatto in presenza di doppia conforme
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata non pertinente alla ratio decidendi
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per attestare l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato per aderire ai precedenti conformi e richiamarne le motivazioni
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione è inammissibile o infondata quando la censura non colpisce la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si sviluppa su un tema diverso o presuppone una statuizione che il giudice di merito non ha reso.
- In tema di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., la tutela di continuità del rapporto presuppone l'effettiva persistenza del rapporto di lavoro trasferito; se il precedente rapporto è stato definitivamente estinto per licenziamento non impugnato, non può essere pretesa la prosecuzione automatica con il soggetto subentrante.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti e valutazioni, ricorrendo la doppia conforme.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, sotto la veste di violazione di legge o di omesso esame di fatti, sono inammissibili quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione chiara e coerente sulla discontinuità del rapporto e sull'assenza del presupposto applicativo dell'art. 2112 c.c.
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