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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30773/2025 del 23/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una detenuta, impiegata in lavoro carcerario presso un istituto penitenziario, volta a ottenere l'adeguamento della mercede corrispostale per il lavoro svolto nel periodo giugno 2010 - giugno 2016. Il Tribunale aveva accolto la domanda, respingendo l'eccezione di prescrizione. In appello, invece, la decisione veniva riformata perché la Corte territoriale riteneva correttamente sollevata dal funzionario del Ministero la prescrizione dei crediti. La ricorrente ha quindi proposto sette motivi: (1) difetto di ius postulandi del funzionario ministeriale e conseguente inutilizzabilità dell'eccezione di prescrizione; (2) erronea qualificazione del rapporto come plurimi contratti a termine e conseguente rilevanza della prescrizione; (3) ultrapetizione o errore nel dichiarare prescritti crediti oltre il limite dell'eccezione; (4) errore nel calcolo del termine quinquennale; (5) sospensione della prescrizione durante la detenzione; (6) impedimento giuridico all'azione per la disciplina della mercede e per il mancato funzionamento della commissione; (7) erronea distribuzione dell'onere della prova sui riposi/ferie non goduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 417-bis c.p.c. non sia applicabile alle controversie sul lavoro carcerario, perché tale ipotesi non rientra tra i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni richiamati dalla norma e deve invece essere ricondotta all'art. 413, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso che potesse operare il meccanismo di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c., poiché qui non si trattava di difesa tecnica nulla o irregolare, ma di partecipazione al giudizio da parte di un dipendente dell'Amministrazione fuori dai casi consentiti, situazione che incide radicalmente sulla validità della costituzione. L'accoglimento del primo motivo ha comportato l'assorbimento delle doglianze relative alla prescrizione. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e difetto di autosufficienza. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 417-bis c.p.c.

    norma derogatoria e di stretta interpretazione, applicabile solo alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni richiamate dall'art. 413, quinto comma, c.p.c.; non si estende al lavoro carcerario.

  • art. 413 c.p.c.

    per le controversie sul lavoro carcerario sono applicabili i criteri di competenza previsti da questa disposizione, e non quelli dell'art. 417-bis c.p.c.

  • art. 182 c.p.c.

    non è utilizzabile per sanare l'inesistenza o mancanza della procura e, nel caso concreto, non può operare rispetto alla partecipazione al giudizio di un dipendente dell'Amministrazione fuori dai casi consentiti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso e in relazione alla dedotta erronea valutazione delle prove e dell'onere probatorio.

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla costituzione del convenuto nel rito del lavoro.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla difesa tecnica e alla capacità di stare in giudizio.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato più volte come parametro del vizio motivazionale/di motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato sia per il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi sia per gli oneri di specificazione del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi relativi alla distribuzione dell'onere della prova, in particolare sulle ferie non fruite.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione non decorre finché il diritto non può essere fatto valere per impedimento giuridico.

  • art. 2941 n. 6 c.c.

    invocato per la sospensione della prescrizione durante la detenzione.

  • art. 2942 n. 1 c.c.

    invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in presenza di specifiche situazioni impeditive.

  • art. 32 c.p.

    richiamato nel quinto motivo in collegamento alla sospensione della prescrizione durante lo stato detentivo.

  • art. 19 n. 4 del D.Lgs. n. 81/2015

    richiamato nel secondo motivo nel tentativo di contestare la ricostruzione del rapporto di lavoro e la rilevanza della prescrizione.

  • art. 65 O.G. (R.D. 30 gennaio 1941)

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina del lavoro penitenziario.

  • artt. 15, 20, 22 L. 354/1975

    richiamati nei motivi per la disciplina del lavoro dei detenuti e della mercede.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato nei motivi in relazione alla funzione rieducativa della pena e al lavoro carcerario.

  • art. 50 D.P.R. n. 230/2000

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina regolamentare del lavoro penitenziario.

Massime di principio

  • L'art. 417-bis c.p.c. ha natura derogatoria e non è suscettibile di applicazione analogica; esso opera solo nelle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni specificamente richiamate dalla norma, non anche per il lavoro carcerario.
  • Nelle controversie che non rientrano nell'ambito dell'art. 417-bis c.p.c., la costituzione in giudizio tramite un dipendente dell'amministrazione al di fuori dei casi consentiti integra una carenza radicale di valida difesa tecnica, non sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione dell'art. 182 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
  • L'art. 182 c.p.c. non può essere utilizzato per sanare l'inesistenza o la mancanza della procura, né per convertire in valida una costituzione compiuta da soggetto privo del potere di rappresentanza processuale previsto dalla legge.
  • La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove e quando l'abbia dedotta nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • L'accoglimento di un motivo che colpisce la valida costituzione della controparte assorbe le censure che presuppongono la ritualità di quell'atto e che investono questioni di merito già affrontate in appello, come la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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