Cassazione Civile, Ordinanza n. 30780/2025 del 23/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente dell’ente di riscossione, alla quale erano stati riconosciuti in primo e secondo grado un superiore inquadramento e il relativo trattamento economico, nonché il risarcimento del danno da dequalificazione professionale per il periodo successivo al 27.4.2013. La Corte d’appello aveva ritenuto provata, sulla base dell’evoluzione degli incarichi affidati dal 2010 in poi e delle declaratorie contrattuali applicabili, l’attribuzione di mansioni specialistico-dirigenziali e, successivamente, il peggioramento delle mansioni con perdita della responsabilità del contenzioso tributario regionale. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 82 del CCNL e dell’art. 2103 c.c., oltre agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove testimoniali e documentali e sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell’accertamento del quadro fattuale. Con il secondo motivo ha denunciato erronea valutazione delle circostanze di fatto e violazione dell’art. 1226 c.c. e degli artt. 113 e 114 c.p.c. in relazione alla quantificazione equitativa del danno da demansionamento. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia conforme; inoltre non è stata ravvisata alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la censura si risolveva nella richiesta di dare maggiore forza a talune prove rispetto ad altre. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, in tema di demansionamento, il giudice di merito può desumere il danno patrimoniale anche in via presuntiva ed equitativa, sulla base di elementi quali qualità e quantità dell’esperienza lavorativa pregressa, professionalità colpita, durata del demansionamento ed esito della dequalificazione; la motivazione della sentenza impugnata era coerente con tali principi e con il riparto dell’onere della prova, gravando sul datore l’onere di provare l’esatto adempimento o la giustificazione dell’assegnazione inferiore. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 82 CCNL di categoria
Richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare l’inquadramento e le mansioni, ma la censura è stata ritenuta diretta a contestare un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione.
art. 2103 c.c.
Norma posta a fondamento della tutela contro il demansionamento e del diritto al corretto inquadramento; il giudice può accertare la dequalificazione e il relativo danno anche tramite presunzioni e valutazione complessiva delle mansioni.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia non è accolta quando il rigetto della domanda o dell’eccezione sia implicito nella motivazione complessiva della sentenza.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare una diversa lettura delle prove.
art. 116 c.p.c.
Non è censurabile in cassazione la mera attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di valutazione riservata al merito.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è compatibile con l’accertamento del danno da dequalificazione quando il giudice utilizzi elementi fattuali idonei a ricostruirne l’entità.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ravvisato alcun vizio nella decisione impugnata.
art. 114 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ravvisato alcun vizio nella decisione impugnata.
art. 1218 c.c.
Il datore può andare esente da responsabilità solo provando l’impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile o, comunque, la giustificazione dell’assegnazione inferiore.
art. 2729 c.c.
Il danno patrimoniale da demansionamento può essere provato per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non acquisite al processo o sottratte al regime legale delle prove; non quando il ricorrente contesti semplicemente il peso attribuito agli elementi istruttori.
- In tema di demansionamento, il danno patrimoniale può essere accertato dal giudice di merito anche mediante presunzioni e può essere liquidato equitativamente sulla base di elementi quali professionalità pregressa, durata della dequalificazione, contenuto delle nuove mansioni e scarto qualitativo rispetto alle precedenti.
- Quando il lavoratore allega un demansionamento come inesatto adempimento dell’obbligo datoriale, spetta al datore dimostrare l’esatto adempimento, l’assenza del demansionamento o la sua giustificazione per causa non imputabile.
- L’omessa pronuncia non sussiste se la risposta al motivo o alla domanda sia desumibile in modo inequivoco dalla motivazione complessiva della sentenza.
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