Cassazione Civile, Ordinanza n. 30783/2025 del 23/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive e TFR proposta da un lavoratore nei confronti della società committente, chiamata a rispondere in via solidale quale appaltante ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 per i crediti maturati verso il datore di lavoro formale. La Corte d'appello, riformando solo in parte il rigetto del Tribunale, aveva riconosciuto al lavoratore la somma di euro 2.759,83 a titolo di TFR. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. in relazione all'inquadramento contrattuale previsto dall'art. 17 del CCNL metalmeccanico artigiano del 16.6.2011 e alle relative tabelle retributive. La società ha resistito con controricorso. La censura è stata ritenuta nuova, perché la sentenza impugnata non dava conto di una questione di violazione dell'art. 36 Cost. già trattata nei gradi di merito, e il ricorrente non aveva assolto all'onere di indicare specificamente dove tale questione fosse stata dedotta in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla violazione dell'art. 36 Cost. fosse nuova rispetto al thema decidendum trattato in appello e, in assenza di specifica indicazione dell'avvenuta deduzione nei gradi di merito, la censura non poteva essere esaminata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge può essere dedotta in cassazione solo su questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito; non è consentita la proposizione di temi nuovi.
art. 36 Cost.
La censura relativa alla proporzionalità e sufficienza della retribuzione è stata dichiarata inammissibile perché prospettata come questione nuova in cassazione.
art. 17 CCNL metalmeccanico artigiano 16.6.2011
Richiamato dal ricorrente quale base dell'inquadramento contrattuale e delle tabelle retributive invocate a sostegno della domanda.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
Norma indicata come fondamento della responsabilità solidale del committente in un rapporto di appalto per i crediti del lavoratore dell'appaltatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle effettivamente trattate nei gradi di merito e ricomprese nel thema decidendum dell'appello.
- Quando si deduce in cassazione una questione non espressamente esaminata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve allegare non solo di averla proposta in precedenza, ma anche indicare specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto, in ossequio al principio di autosufficienza.
- La violazione di legge denunciata ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito per l'esame di profili non già devoluti al giudice di appello.
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