Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento prodromiche. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo invalide le notifiche delle cartelle perché effettuate in luoghi diversi dalla sede della società e privi di nesso con essa. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente affermato un dato probatorio contrario agli atti, poiché le notifiche erano state eseguite mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della società; la censura è stata riqualificata dalla Corte come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre richiamato la disciplina della notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., osservando che la consegna può avvenire a soggetti addetti alla sede o incaricati della ricezione e che la presenza di una persona nella sede sociale consente di presumere tale qualità, salvo prova contraria della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il decisum è stato fondato sull'omesso esame, da parte del giudice di merito, della circostanza decisiva che le notifiche risultavano indirizzate alla sede legale della società, oltre che sulla corretta lettura dell'art. 145 c.p.c. in tema di notificazione alle persone giuridiche.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha precisato che la censura era da riqualificare non come violazione processuale in senso stretto bensì come omesso esame di fatto decisivo, secondo la reale natura del vizio denunciato
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
usato dalla Corte per ricondurre la doglianza all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
invocato dalla ricorrente in relazione all'erronea percezione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
invocato dalla ricorrente in relazione all'erronea valutazione della prova documentale
richiamato dalla ricorrente per sostenere la correttezza delle notifiche delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
ritenuto applicabile alla notificazione a persona giuridica; la Corte ha affermato che la consegna può avvenire a soggetti incaricati della ricezione o addetti alla sede, con presunzione di validità della notifica salvo prova contraria
richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che può rilevare come errore di fatto ai fini della revocazione, dal diverso vizio deducibile in cassazione
menzionato nel passaggio in cui la Corte chiarisce che, nel caso di persona giuridica, il riferimento normativo corretto va coordinato con l'art. 145 c.p.c.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto della prova è deducibile in cassazione quando si traduca nell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; se invece riguarda un errore percettivo sul fatto probatorio in sé, il rimedio può essere la revocazione per errore di fatto nei casi previsti.
- La censura deve essere qualificata in base al suo reale contenuto: la deduzione formalmente proposta come violazione di legge o della valutazione della prova può essere riqualificata come vizio di motivazione o omesso esame di fatto decisivo.
- Nella notificazione a persona giuridica, la validità della consegna non dipende esclusivamente dalla ricezione da parte del legale rappresentante, ma può essere ritenuta anche se l'atto sia consegnato a soggetti incaricati della ricezione o comunque addetti alla sede sociale.
- La presenza di una persona presso la sede della società consente di presumere, ai fini della validità della notifica, che essa sia addetta alla ricezione degli atti, salvo che la società dimostri l'assenza di qualsiasi legame con il consegnatario.
- Quando la relata di notifica evidenzia in modo chiaro la destinazione dell'atto alla persona giuridica, un'errata barratura formale delle caselle relative al consegnatario può integrare un mero errore materiale non idoneo, di per sé, a invalidare la notificazione.
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