Cassazione Civile, Ordinanza n. 34226/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e una ingiunzione di pagamento per l'imposta sulla pubblicità relativi all'esposizione, presso un centro commerciale, di undici bandiere bifacciali qualificate dall'ente impositore come mezzi pubblicitari. La società che gestisce il centro commerciale sosteneva che tali bandiere non fossero tassabili perché non riportavano il nome dell'azienda, del prodotto o dell'attività, ma solo immagini stilizzate di donne, decorazioni floreali e la dicitura di benvenuto; deduceva inoltre che negli anni precedenti al 2012 esposizioni analoghe non erano state assoggettate a imposta. In cassazione la contribuente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 507/1993, artt. 5 e 6, assumendo che manca il presupposto impositivo in assenza di un messaggio riferibile a uno specifico soggetto o prodotto; con il secondo denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato una reciproca soccombenza nonostante la riunione di giudizi distinti.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per cassazione, ritenendo ammissibile la notificazione e il deposito in formato digitale secondo la disciplina applicabile all'epoca, con attestazioni di conformità. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi: sul primo ha confermato che anche immagini e diciture prive di logo possono integrare mezzo pubblicitario se, per contenuto e collocazione, sono obiettivamente idonee a promuovere l'attività commerciale e a richiamare la clientela; ha rilevato che l'accertamento della CTR sulla funzione promozionale delle bandiere era un apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la compensazione delle spese, perché il giudice d'appello aveva valutato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca in relazione al devolutum. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Individua il presupposto dell'imposta sulla pubblicità, applicabile ai mezzi idonei a promuovere immagini, prodotti o servizi verso una pluralità indeterminata di possibili acquirenti.
Richiamato insieme all'art. 5 nella contestazione sulla tassabilità dei mezzi esposti.
La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in presenza di soccombenza parziale e reciproca valutata sull'esito complessivo del giudizio.
art. 16-undecies D.Lgs. 179/2012
Richiamato dall'eccezione di improcedibilità, ma ritenuto non ostativo alla validità del deposito e della notificazione digitale nel contesto temporale della causa.
artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter
Consentono la notificazione e il deposito di atti digitali con le necessarie attestazioni di conformità.
Fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per individuare il contributo unificato base cui parametrizzare l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- In materia di imposta sulla pubblicità, non è necessario che il messaggio rechi espressamente il nome dell'impresa o del prodotto: sono imponibili anche elementi grafici o testuali che, per contenuto e collocazione, siano oggettivamente idonei a promuovere un'attività economica e a richiamare l'attenzione del pubblico.
- La distinzione decisiva è tra mezzi aventi finalità promozionale e mezzi meramente decorativi: solo i primi ricadono nel presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità.
- L'accertamento circa la funzione pubblicitaria concreta del mezzo esposto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- In tema di spese processuali, la compensazione può essere giustificata dalla soccombenza reciproca valutata con riferimento all'esito complessivo del giudizio, anche quando vi siano state più domande o giudizi riuniti.
- Nel periodo in cui il processo civile telematico in cassazione non era ancora operativo, la notificazione e il deposito di atti in formato digitale erano comunque ammissibili, purché corredati dalle prescritte attestazioni di conformità.
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