Cassazione Penale, Ordinanza n. 16584/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per furto aggravato e porto illegale di arma. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento immediata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico, perché costruito su argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, senza una effettiva correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per furto
aggravante del furto richiamata nella sentenza di merito confermata in cassazione
disposizione richiamata per il reato relativo al porto/detenzione illegale di arma
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una declaratoria immediata di proscioglimento
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma utilizzata per affermare che la mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese non soddisfa il requisito di specificità.
- La mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi di ricorso integra mancanza di specificità del motivo e comporta l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è idonea a superare l'inammissibilità quando sia formulata in modo generico e senza indicare elementi decisivi non considerati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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