Cassazione Penale, Ordinanza n. 16544/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Trieste aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputata per il reato di furto aggravato. Con ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, è stato dedotto un unico motivo che la Corte di legittimità qualifica come totalmente in fatto e privo di specificità, perché limitato a reiterare le stesse doglianze già sollevate in appello, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta corretta in diritto e congrua e completa in fatto.
Norme richiamate
Richiamati come base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge che la fattispecie contestata è il furto aggravato, senza ulteriori precisazioni sul tipo di aggravante.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente reiterativo delle doglianze già prospettate in appello e non si confronta in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso privo di specificità e integralmente versato in fatto non è idoneo a superare il vaglio di ammissibilità in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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