Cassazione Penale, Ordinanza n. 16547/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già sfavorevole all'imputato, disponendo inoltre la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. Il ricorso conteneva un unico motivo, ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico perché non esponeva in modo puntuale le ragioni di diritto e non confrontava adeguatamente la motivazione della decisione impugnata. In sostanza, il ricorrente contestava la determinazione della pena, e in particolare la misura della diminuzione conseguente all'applicazione di circostanze attenuanti, chiedendo una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la doglianza mirava a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità e che, comunque, la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, avendo il giudice di appello illustrato in modo analitico gli elementi considerati nella quantificazione della diminuzione di pena.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La sentenza di merito aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di furto in abitazione nella forma aggravata richiamata dalla norma.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri di gravità del reato e personalità del colpevole; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo arbitrio o manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione sulla congruità della pena appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in sede di legittimità in una richiesta di nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è sufficiente quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e risulti sorretta da argomentazione adeguata, anche se sintetica.
- Quanto alla riduzione di pena per effetto di attenuanti, l'obbligo motivazionale può ritenersi assolto anche con una motivazione sintetica, purché la decisione dia conto, sia pure succintamente, della congruità della diminuzione operata; nel caso in esame la motivazione era comunque più ampia dello standard minimo richiesto.
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