Cassazione Penale, Ordinanza n. 16551/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il ricorso articolava due motivi: il primo contestava la corretta individuazione delle aggravanti, sostenendo che l'aggravante relativa alla cosa destinata a pubblico servizio non potesse riferirsi al bene sottratto e che l'effrazione/manomissione del contatore non integrasse la contestata aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; il secondo motivo riproponeva doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, chiarendo che l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio era riferita all'energia elettrica sottratta e non al contatore, mentre l'effrazione e la manomissione del contatore erano ascritte all'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p. Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità perché meramente reiterativo di censure già disattese in appello, senza una reale critica alla motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma base del furto, richiamata quale fattispecie incriminatrice confermata in appello
aggravante riferita all'uso di violenza sulle cose, richiamata per l'effrazione e la manomissione del contatore
aggravante contestata in ricorso, esclusa dalla Corte quanto al riferimento al contatore; la Corte precisa che l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio riguarda l'energia elettrica sottratta
la Corte richiama la procedibilità d'ufficio del furto aggravato dalla cosa destinata a pubblico servizio
base normativa implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel furto aggravato, l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio può riferirsi al bene oggetto della sottrazione, anche quando la manomissione materiale riguardi un diverso componente strumentale del servizio.
- L'effrazione o manomissione di un manufatto o dispositivo di controllo può integrare l'aggravante della violenza sulle cose, distinta dall'aggravante relativa alla destinazione a pubblico servizio del bene sottratto.
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se riproduce censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'aggravante, per essere utile in cassazione, deve misurarsi con la precisa individuazione del fatto storico e della qualificazione data dal giudice di merito; la mera lettura alternativa degli elementi fattuali non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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