Cassazione Penale, Ordinanza n. 16550/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando così la sentenza di condanna già pronunciata nei confronti dei due imputati per bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per bancarotta fraudolenta distrattiva. Entrambi hanno ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori. Il primo imputato ha proposto tre motivi, diretti secondo la Corte a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza specifici travisamenti della prova; i motivi sono stati ritenuti meramente ripetitivi delle doglianze già svolte in appello e privi di specificità estrinseca. Il terzo motivo riguardava anche il diniego delle attenuanti generiche, rispetto al quale la Corte ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Il secondo imputato ha articolato due motivi anch'essi ritenuti integralmente versati in fatto, reiterativi delle censure già disattese in appello e finalizzati a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che le doglianze sull'attendibilità dei testimoni e sulla valutazione della prova non sono deducibili come violazione di legge, e che l'uso dell'art. 606 c.p.p. non può servire a trasformare in vizio di legge censure che attengono al merito o a norme processuali non assistite da sanzione invalidante.
Norme richiamate
comma primo, lett. c; lett. b
La violazione di norme processuali è deducibile solo se la norma è assistita da una sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; la lett. b riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale e non consente di aggirare i limiti della deducibilità delle violazioni processuali.
La sua deduzione come vizio di legittimità non è ammissibile in quanto l'inosservanza della norma, di per sé, non è sanzionata nei termini richiesti dalla lett. c dell'art. 606 c.p.p., e non può essere trasformata in un generico vizio di motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che siano specificamente indicati travisamenti della prova, vizi logici macroscopici o violazioni di legge effettivamente rilevanti.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando sia meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e non si confronti in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, difettando di specificità estrinseca.
- La contestazione dell'attendibilità dei testimoni e della valutazione delle prove appartiene, di regola, al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua e logicamente coerente.
- Il diniego delle attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione.
- La deduzione di una violazione processuale non è ammissibile in cassazione se la norma asseritamente violata non prevede una specifica sanzione di invalidità; non è inoltre consentito trasformare in violazione di legge censure che in realtà investono la valutazione del materiale probatorio.
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