Cassazione Penale, Ordinanza n. 16552/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nella parte in cui aveva confermato la responsabilità per furto ex art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., con esclusione della recidiva e rideterminazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena, confermando però la condanna per furto. I motivi di ricorso non sono riportati in modo analitico nel testo, ma la Corte di cassazione li esamina sinteticamente così: il primo è dichiarato intrinsecamente generico per mancanza di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e di specifici riferimenti alla motivazione impugnata; il secondo è ritenuto manifestamente infondato perché l'aggravante dell'avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio era stata correttamente contestata e comportava la procedibilità d'ufficio; il terzo è giudicato privo di specificità estrinseca e, quanto al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione della corte territoriale è ritenuta sufficiente alla luce della giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 624, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
La fattispecie di furto è stata ritenuta correttamente contestata anche con l'aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio; tale aggravante incide sulla procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: è inammissibile quando si risolve in censure generiche o prive di un preciso confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'aggravante deve essere valutata in modo sostanziale: quando il fatto aggravante risulta chiaramente contestato in fatto e in diritto, la censura difensiva è infondata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è richiesta una motivazione analitica o particolarmente estesa.
- In sede di legittimità, la critica alla motivazione sulla pena o sulle attenuanti non è ammissibile se non si confronta con le ragioni effettivamente poste a base della decisione di merito.
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