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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25631/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia aveva irrogato sanzioni (provv. n. TMBIR3V00036/2019) per presunta inesistenza oggettiva di alcune transazioni di compravendita di energia elettrica all'ingrosso fra Edlo Energy S.p.A. e Green Network Luce e Gas S.p.A., contestando la deduzione indebita di costi e la detrazione IVA. L'Ufficio applicava la sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 (25% delle somme ritenute indebitamente dedotte). In primo grado il ricorso della società fu respinto; in appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia annullò l'atto sanzionatorio. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo, in particolare, che la CTR non aveva valutato o aveva valutato in modo errato il complesso degli indizi forniti dall'Amministrazione a sostegno della tesi della simulazione (operazioni "circolari" e "alla pari", saldi sistematicamente pari a zero, assenza di consegne fisiche o movimenti finanziari, corrispettivi prestabiliti, ecc.), omettendo punti decisivi di fatto e violando il corretto riparto dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR avesse posto un ragionamento lesivo del riparto dell'onere della prova e non avesse valutato compiutamente il complesso degli indizi forniti dall'Amministrazione fiscale. La Corte ha richiamato il quadro giurisprudenziale sulla prova presuntiva (onere della prova a carico dell'Amministrazione, valutazione globale e non atomistica degli indizi, gravità/precisione/concordanza) e ha censurato l'omessa considerazione di elementi significativi (transazioni circolari e bilanciate, assenza di consegne o pagamenti, corrispettivi prestabiliti, ecc.). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012

    Norma sanzionatoria applicata dall'Ufficio per le deduzioni/ detrazioni ritenute indebitamente operate; la Corte ha valutato se l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni giustificasse l'applicazione della sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte ricorda che l'onere probatorio spetta all'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, potendosi avvalere di presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    Regole sulle presunzioni: la Corte sottolinea che i giudici di merito devono adottare una valutazione complessiva e critica degli indizi ai sensi di questa disposizione, e che la Cassazione può sindacare la corretta applicazione dei principi sulla formazione della prova.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norme di cassazione invocate per vizio di motivazione e omesso esame di punti decisivi e controversi: la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata valutazione integrale degli elementi probatori.

  • artt. 109, comma 1 e 5, d.P.R. n. 917/1986

    Riferimento normativo relativo ai costi deducibili (richiamato nel motivo poi assorbito): la Corte ha ritenuto assorbito il motivo sui costi in ragione dell'accoglimento degli altri motivi.

Massime di principio

  • In materia IVA l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni spetta all'Amministrazione e può essere assolto mediante presunzioni semplici fondate su indizi concreti (assenza di struttura, transazioni "circolari", saldi sistematicamente pari a zero, mancanza di consegne o pagamenti).
  • Il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e coerente: gravità, precisione e concordanza degli indizi emergono dal loro esame complessivo e non dall'analisi separata di ogni singolo elemento.
  • La mera esibizione di fatture, scritture contabili formali o mezzi di pagamento non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare l'effettiva esecuzione dell'operazione quando l'Amministrazione fornisce indizi di simulazione.
  • Se il giudice omette di esaminare elementi di fatto decisivi o altera il riparto dell'onere della prova, la decisione può essere cassata e la causa rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
  • In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, rileva la simulazione dell'operazione e non rileva la diligenza del contribuente; occorre però che l'Amministrazione dimostri adeguatamente la simulazione mediante indizi sufficienti.

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