Cassazione Penale, Ordinanza n. 16622/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati contestati, rideterminato il trattamento sanzionatorio e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta e indebita percezione di erogazioni pubbliche, riunite dalla continuazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della graduazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché non indicava specificamente gli elementi della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretto da adeguata motivazione ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è rimasta ferma quanto alla condanna per bancarotta fraudolenta e indebita percezione di erogazioni pubbliche, nonché quanto alla rideterminazione della pena; per il capo B era già stata dichiarata la non doversi procedere per prescrizione in appello.
Norme richiamate
La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce dei criteri legali di valutazione.
La determinazione della pena deve avvenire entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla legge, con motivazione congrua da parte del giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico; è inammissibile la censura generica che non consenta di individuare con precisione i rilievi mossi al provvedimento impugnato.
art. 219, comma 1 e 2, n. 1, R.D. 267/1942
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta oggetto della conferma di condanna.
art. 223, comma 1, R.D. 267/1942
Norma richiamata nel titolo di bancarotta fraudolenta contestato all'imputato.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942
Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e/o documentale contestata.
art. 223, comma 2, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942
Norma richiamata nel capo di bancarotta fraudolenta contestato.
Disposizione richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta contestata nel capo A.
Norma incriminatrice dell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, per cui è stata confermata la condanna.
art. 3...
Nel testo emerge la condanna alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conseguenza accessoria dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla pena è inammissibile quando si risolva in una critica meramente generica alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non individui specificamente gli errori denunciati.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell'art. 133 c.p.
- La graduazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la misura degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
- In caso di parziale riforma in appello con declaratoria di prescrizione per uno dei capi e conferma delle altre condanne, il ricorso che attacchi solo la pena deve confrontarsi con la motivazione già resa sul trattamento sanzionatorio, altrimenti è destinato all'inammissibilità.
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