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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29621/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativo all'anno 2015, emesso in relazione a impianti/cabine automatiche per fototessere collocati sul territorio comunale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, ritenendo applicabile l'esenzione per le insegne di esercizio. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostenendo che le scritte pubblicitarie apposte sulle cabine automatiche non potessero beneficiare dell'esenzione, perché la singola postazione non è la sede legale né la sede effettiva dell'impresa e non è neppure pertinenza accessoria della sede sociale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha richiamato la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e dell'esenzione per le insegne di esercizio, affermando che l'esenzione va interpretata restrittivamente e presuppone che l'insegna contraddistingua la sede ove si svolge l'attività. Applicando un orientamento già consolidato sulle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere, ha escluso che ciascuna postazione possa essere identificata con la sede legale o effettiva dell'impresa o con una sua pertinenza accessoria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993

    "L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"

    prevede un'esenzione fiscale di stretta interpretazione, applicabile solo alle insegne che contraddistinguono la sede dell'attività nei limiti dimensionali previsti.

  • art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993

    "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche... è soggetta all'imposta sulla pubblicità"

    individua il presupposto generale dell'imposta sulla pubblicità per i messaggi diffusi in luoghi pubblici o percepibili da tali luoghi.

  • art. 2-bis, comma 6, d.l. n. 13 del 2002, conv. in l. n. 75 del 2002

    "Si definisce insegna di esercizio la scritta ... che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica"

    definisce l'insegna di esercizio come segno che indica al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

  • art. 47, comma 1, d.P.R. n. 495 del 1992

    "la scritta in caratteri alfanumerici... installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa"

    precisa che l'insegna è tale se installata nella sede dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato per qualificare le postazioni di distribuzione come singoli beni facenti parte dell'azienda, cioè del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Massime di principio

  • In materia di imposta sulla pubblicità, l'esenzione per le insegne di esercizio è di stretta interpretazione e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Per beneficiare dell'esenzione, l'insegna deve contraddistinguere la sede in cui si svolge l'attività economica; se è ubicata in un luogo diverso dalla sede dell'impresa, l'esenzione non spetta.
  • Le postazioni o apparecchiature automatiche dislocate sul territorio non coincidono, per la loro struttura e funzione, né con la sede legale né con la sede effettiva dell'impresa e non integrano pertinenze accessorie della sede sociale quando manchi un rapporto durevole di servizio con essa.
  • Le apparecchiature automatiche distribuite in più punti del territorio devono essere considerate singoli beni aziendali e non sedi dell'attività ai fini dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
  • Quando la questione decisa è soltanto di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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