Cassazione Civile, Ordinanza n. 03552/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2004. La cartella era connessa alla mancata indicazione, nella dichiarazione originaria, di una minusvalenza poi fatta valere dal contribuente mediante dichiarazione integrativa presentata nel 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'omissione potesse essere emendata con dichiarazione integrativa nei termini dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere ammissibile la dichiarazione integrativa per correggere un errore in danno del contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha però depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, con prova dei pagamenti rateali, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; poiché non risultavano istanze di trattazione né diniego della definizione, la Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018. Di conseguenza non è stata esaminata nel merito la doglianza dell'Agenzia relativa alla dichiarazione integrativa e alla disciplina di cui all'art. 2 d.P.R. n. 322/1998. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non sono liquidate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base del controllo automatizzato che ha portato all'emissione della cartella di pagamento.
art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Norma invocata dall'Agenzia per sostenere che la dichiarazione integrativa non potesse essere utilizzata nei termini ritenuti dalla CTR per emendare l'errore dichiarativo in danno del contribuente.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla CTR come termine entro cui il contribuente avrebbe potuto presentare la dichiarazione integrativa; la Corte non si pronuncia nel merito della corretta interpretazione per effetto dell'estinzione.
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il perfezionamento della procedura determinano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata quale fonte della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e non vi sia contestazione processuale sul relativo perfezionamento, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
- L'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
- Se il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche quando riguardano l'interpretazione della disciplina delle dichiarazioni integrative in materia tributaria.
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