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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03552/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2004. La cartella era connessa alla mancata indicazione, nella dichiarazione originaria, di una minusvalenza poi fatta valere dal contribuente mediante dichiarazione integrativa presentata nel 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'omissione potesse essere emendata con dichiarazione integrativa nei termini dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere ammissibile la dichiarazione integrativa per correggere un errore in danno del contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha però depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, con prova dei pagamenti rateali, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio; poiché non risultavano istanze di trattazione né diniego della definizione, la Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018. Di conseguenza non è stata esaminata nel merito la doglianza dell'Agenzia relativa alla dichiarazione integrativa e alla disciplina di cui all'art. 2 d.P.R. n. 322/1998. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate e non sono liquidate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente perfeziona una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e non vi sia contestazione processuale sul relativo perfezionamento, il giudizio pendente va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
  • L'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
  • Se il processo si estingue per definizione agevolata, la Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso, anche quando riguardano l'interpretazione della disciplina delle dichiarazioni integrative in materia tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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