Cassazione Civile, Ordinanza n. 04132/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dal furto, avvenuto all'interno della hall di un albergo, di una pelliccia appartenente a una cliente, appesa a un attaccapanni in un'area comune. Il giudice di pace aveva accolto la domanda risarcitoria della cliente e condannato la struttura al pagamento di euro 4.000,00, oltre spese e CTU; il tribunale aveva rigettato l'appello dell'albergatore confermando la decisione. In cassazione la società alberghiera ha proposto cinque motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1783 e 1785 c.c. e dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere l'esonero o almeno il concorso di colpa della cliente, poiché la pelliccia non era stata affidata al servizio di custodia, era stata lasciata incustodita e l'albergo disponeva di un servizio dedicato per gli oggetti di valore non utilizzato dalla cliente; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il valore della pelliccia non fosse stato provato adeguatamente e che la CTU avesse supplito a lacune probatorie con indagine esplorativa; con il terzo, il quarto e il quinto motivo ha lamentato, sotto diversi profili, la nullità della sentenza e/o della CTU e la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1226 c.c., per avere il tribunale fondato la quantificazione del danno su una consulenza tecnica che avrebbe attribuito valore probatorio a una dichiarazione del sedicente venditore e a fotografie non datate, senza considerare le contestazioni difensive sul deprezzamento del bene.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la responsabilità dell'albergatore ex art. 1783 c.c. riguarda anche le cose portate in albergo dal cliente e che l'esonero ex art. 1785 c.c. opera solo nei casi tipizzati; nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato una colpa della struttura per l'assetto organizzativo della rastrelliera/attaccapanni, collocata in posizione non sorvegliabile. Ha poi dichiarato infondati o inammissibili i motivi dal secondo al quinto: la CTU non era stata usata per colmare lacune probatorie, ma per la sola stima del valore del bene sulla base di dati fattuali ritenuti dal giudice già acquisiti; la motivazione del tribunale era sufficiente perché l'adesione alle conclusioni del CTU, che aveva replicato alle osservazioni di parte, esauriva l'obbligo motivazionale, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni contrarie. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"cose portate in albergo"
la responsabilità dell'albergatore copre anche il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose introdotte dal cliente nei locali dell'albergo, senza necessità di consegna alla custodia.
riguarda le cose affidate in custodia all'albergatore.
prevede cause tipiche di esonero della responsabilità dell'albergatore, tra cui il fatto del cliente, delle persone che lo accompagnano o lo visitano, la forza maggiore o la natura della cosa.
se il cliente non affida gli oggetti di valore in custodia, può comunque ottenere il risarcimento provando la colpa dell'albergatore.
invocato dalla ricorrente per sostenere il concorso colposo della cliente nella produzione del danno.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sul valore del bene sottratto.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
richiamato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e della CTU.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza e della CTU per motivazione apparente o mancante.
richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno e alla stima del valore del bene.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo sorge per il solo fatto dell'introduzione del bene nei locali dell'esercizio durante il soggiorno, senza che il cliente debba necessariamente affidarlo alla custodia.
- L'esonero di responsabilità dell'albergatore è circoscritto alle ipotesi tipiche previste dalla legge; non può essere escluso solo perché il cliente non ha utilizzato il servizio di custodia, se sia accertata una colpa organizzativa della struttura.
- La mancata consegna in custodia di un bene di valore può incidere sull'entità del risarcimento, ma non elimina automaticamente la responsabilità dell'albergatore quando sia dimostrata la sua colpa nella custodia o nell'organizzazione degli spazi.
- La CTU non può supplire alla totale mancanza di allegazioni o prove delle parti; è invece legittima quando serve a valutare tecnicamente dati fattuali già acquisiti e a stimare il danno.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che abbia considerato e replicato alle osservazioni di parte, la motivazione si intende sufficiente e non occorre confutare analiticamente ogni deduzione difensiva incompatibile con la decisione.
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