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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01581/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da rapporti di conto corrente e aperture di credito concessi a una ditta individuale da una banca, poi revocati per asserito andamento irregolare del rapporto. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice di merito aveva in parte accertato la nullità di clausole anatocistiche e il carattere usurario di alcuni tassi, rideterminando i saldi. Successivamente il titolare della ditta e alcuni familiari agirono contro l’istituto chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dedotti come conseguenza della condotta dolosa e consapevole della banca, fondata sull’applicazione di interessi usurari e sull’anatocismo. Il Tribunale rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo non idonea a interromperla l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta anni prima, perché volta solo alla revoca del decreto. La Corte d’appello confermò, affermando che il dies a quo della prescrizione coincideva con la cessazione dell’attività della ditta e che mancava un nesso di stretta consequenzialità tra la domanda di revoca del decreto e la successiva azione risarcitoria. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omessa motivazione e omesso esame del fatto decisivo, sostenendo che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento sarebbe iniziato solo con l’accertamento giudiziale del 2016; (2) violazione dell’art. 2935 c.c. per errata individuazione del dies a quo; (3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. per non avere riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda di revoca del decreto ingiuntivo, deducendo l’esistenza di un rapporto di causalità/consequenzialità tra quella domanda e la pretesa risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme" e per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre reputato non autosufficiente la doglianza di nullità della motivazione. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la questione del dies a quo della prescrizione era coperta da giudicato interno, poiché in appello era stata devoluta solo la questione dell’interruzione della prescrizione per effetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sul terzo motivo, ha confermato la correttezza della Corte territoriale nel negare efficacia interruttiva alla mera domanda di revoca del decreto ingiuntivo, in assenza di un nesso di stretta causalità o di consequenzialità logico-giuridica tra tale domanda e la successiva azione risarcitoria. È stata quindi mantenuta la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto la Corte d’appello aveva individuato tale momento nella cessazione dell’attività della ditta, ma la questione è rimasta assorbita/inammissibile in cassazione per giudicato interno.

  • art. 2943 c.c.

    L’effetto interruttivo richiede un atto giudiziale o stragiudiziale che contenga la chiara esplicitazione della pretesa e la richiesta di adempimento; l’atto produce effetti solo rispetto ai diritti strettamente ricollegati al rapporto dedotto in giudizio.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte lo richiama in relazione al decorso del nuovo termine dopo l’interruzione, ma esclude che nel caso vi sia stata una valida interruzione della prescrizione per difetto di nesso tra i diritti azionati.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex n. 5 sono inammissibili in presenza di doppia conforme se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni; la dedotta nullità ex n. 4 non può essere prospettata in modo generico o non autosufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria da risultare incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 329 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto formato il giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa al dies a quo della prescrizione, perché l’appello aveva investito solo l’interruzione della prescrizione.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla validità della sottoscrizione digitale del controricorso; la Corte ha respinto l’eccezione osservando che la firma digitale risultava regolarmente apposta nel documento informatico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, conseguente all’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’atto introduttivo del giudizio deve manifestare in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto azionato; la sola richiesta di rigetto o revoca della pretesa avversaria non interrompe la prescrizione di un diverso diritto, anche se collegato al medesimo rapporto sostanziale.
  • L’effetto interruttivo della domanda giudiziale si estende solo ai diritti che siano strettamente consequenziali o rappresentino il logico sviluppo della pretesa fatta valere nel processo; se l’azione successiva ha causa petendi autonoma e non discendente in modo necessario dal rapporto dedotto nella prima causa, l’interruzione non opera.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse rationes facti delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La deduzione del vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. richiede l’allegazione di una motivazione mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile; non è sufficiente contestare il merito della valutazione svolta dal giudice di appello.
  • Se in appello viene devoluta solo una specifica questione, sulla statuizione di primo grado non impugnata si forma giudicato interno, precludendo la successiva contestazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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