Cassazione Civile, Ordinanza n. 30035/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Una ditta individuale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta alla banca originaria, sostenendo che il finanziamento fosse collegato a un contratto di apertura di credito e a un mutuo fondiario solo parzialmente erogato. In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno o la compensazione dell'importo ingiunto, assumendo che la banca non avesse erogato le somme previste per gli stati di avanzamento lavori e che la revoca dell'affidamento fosse ingiustificata e abusiva, con violazione degli artt. 1845 e 1375 c.c. In appello la parte lamentava anche l'omesso apprezzamento del collegamento negoziale tra apertura di credito e mutuo, chiedeva l'accertamento dell'inesistenza o apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, la declaratoria di mancanza di giusta causa della revoca, il risarcimento pari all'importo del decreto ingiuntivo e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la lettera di revoca del 29 marzo 2012, richiamando il mutuo fondiario, dimostrasse il collegamento funzionale con l'apertura di credito; con il secondo denunciava violazione degli artt. 1845 e 1375 c.c. per asserita rottura abusiva del contratto di apertura di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente incardinato sull'art. 360, n. 5, c.p.c., mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e non a denunciare un vero omesso esame di fatto decisivo, essendo la lettera di revoca già stata presa in considerazione e motivatamente apprezzata dalla Corte d'appello. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta nuovamente diretta a contestare la valutazione di merito degli esiti istruttori, mentre la Corte territoriale aveva già affrontato il tema della giusta causa della revoca, ritenendo sussistenti gli inadempimenti e insindacabile in sede di legittimità la valutazione dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare il dissenso sulla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione degli artt. 1845 e 1375 c.c., si chieda in realtà una rivalutazione delle risultanze istruttorie e della giustificazione della revoca dell'affidamento.
La giusta causa della revoca dell'apertura di credito può essere ravvisata in inadempimenti del debitore; la sua sussistenza è oggetto di accertamento di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto è richiamato per contestare una pretesa revoca abusiva, ma la valutazione della sua violazione dipende dall'accertamento in fatto della condotta delle parti e delle ragioni della revoca.
Era stato richiesto l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale conseguente al decreto ingiuntivo, ma tale domanda è rimasta assorbita dal rigetto del gravame e dall'inammissibilità del ricorso.
La parte ricorrente aveva chiesto l'attribuzione delle spese ed emolumenti ai difensori antistatari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, pur denunciando un omesso esame, mira sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e la selezione delle prove rilevanti appartengono al giudice di merito, salvo i casi tipizzati di sindacato di legittimità.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per veicolare un dissenso sulla valutazione degli elementi istruttori quando la decisione di merito abbia già esaminato e motivato sul punto controverso.
- In tema di revoca dell'apertura di credito, la verifica della giusta causa e dell'eventuale abuso del recesso dipende dall'accertamento in fatto degli inadempimenti e delle ragioni addotte dal concedente; se la motivazione di merito è congrua, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
- Il collegamento negoziale tra più contratti non può essere desunto in modo apodittico: occorrono elementi oggettivi e soggettivi idonei a comprovare una funzione unitaria e un nesso teleologico tra i negozi.
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