Cassazione Civile, Ordinanza n. 05331/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda l’importo dovuto a un istituto di credito da un soggetto che aveva prestato fideiussione per una società, a saldo passivo di un rapporto di conto corrente al quale erano collegati anche un conto anticipi fatture e un conto anticipi SBF. La banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 311.536,16; il debitore aveva proposto opposizione deducendo l’usurarietà degli interessi applicati, con specifico riferimento anche alla commissione di massimo scoperto. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, escludendo che nel computo dovesse considerarsi la commissione di massimo scoperto. La corte d’appello, invece, sulla base dei principi delle Sezioni Unite in tema di usura, aveva rimesso alla consulenza tecnica la rideterminazione del saldo, ritenendo usurario il tasso anche in considerazione della commissione, e il consulente aveva eliminato integralmente gli interessi, sia intra-fido sia extra-fido, arrivando a determinare un importo molto inferiore. La banca ha ricorso in cassazione deducendo violazione degli artt. 1362, 1367, 1419 e 1815, comma 2, c.c. e dell’art. 1, comma 1, L. n. 108/1996, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente interpretato il contratto: la previsione degli interessi entro il limite di euro 999.999,00 era autonoma e distinta da quella relativa allo sconfinamento oltre tale soglia, per cui l’eventuale nullità della clausola usuraria relativa all’extra-fido non poteva estendersi agli interessi intra-fido, che erano sotto soglia. Il resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell’art. 116 c.p.c. per essersi la corte discostata dalle risultanze peritali senza adeguata motivazione, ma tale censura restava subordinata alla definizione della corretta incidenza della nullità sull’una o sull’altra pattuizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della banca, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del fideiussore, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, nei contratti di conto corrente bancario, se sono pattuiti interessi superiori al tasso soglia per l’indebitamento extra-fido e interessi inferiori al tasso soglia per le somme utilizzate entro il fido, la nullità della pattuizione usuraria relativa all’extra-fido non si comunica alla diversa pattuizione, anche se contenute in una medesima clausola contrattuale. Pertanto, il giudice di merito dovrà limitare la verifica dell’usurarietà alla sola disposizione concernente l’indebitamento extra-fido, senza espungere automaticamente gli interessi intra-fido.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto errata l’interpretazione delle clausole economiche effettuata dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme sulla interpretazione contrattuale asseritamente violate.
La Corte ha valorizzato il principio per cui la nullità colpisce solo la pattuizione o disposizione affetta da invalidità, senza travolgere automaticamente la diversa pattuizione valida.
È la norma applicata per sanzionare la clausola usuraria; la Corte precisa che essa riguarda la singola clausola/disposizione colpita da nullità, non l’intera disciplina degli interessi del rapporto se articolata in pattuizioni distinte.
art. 1, comma 1, L. n. 108 del 1996
Richiamato quale base normativa per la verifica del superamento del tasso soglia di usura.
Invocato nel ricorso incidentale per censurare il presunto discostamento dalle risultanze peritali; la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario, la presenza di interessi usurari pattuiti per lo sconfinamento extra-fido non comporta automaticamente la nullità o inefficacia degli interessi pattuiti entro il fido se questi ultimi sono autonomi e non usurari.
- Ai fini dell’art. 1815, comma 2, c.c., occorre verificare la singola disposizione contrattuale che prevede gli interessi usurari, senza estendere la sanzione a pattuizioni diverse e autonome contenute nello stesso contratto o nella medesima clausola complessa.
- Quando il contratto disciplina separatamente il tasso intra-fido e il tasso extra-fido, l’eventuale usurarietà del secondo deve essere valutata senza travolgere il primo, se quest’ultimo resta al di sotto della soglia di legge.
- In sede di giudizio di legittimità, se la cassazione della decisione principale impone una nuova quantificazione del rapporto, le censure incidentali che presuppongono quella quantificazione possono risultare assorbite.
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