Cassazione Civile, Ordinanza n. 22123/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro l'atto impositivo; in appello, la CTR Campania aveva invece accolto solo parzialmente il gravame erariale. Il contribuente aveva quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 64 d.lgs. n. 546/1992 avverso la sentenza d'appello, sostenendo che il giudice avesse fondato la decisione su fatti/prove non più discutibili per mancata contestazione dell'Ufficio e che vi fossero errori percettivi sulla provenienza e sulla natura dei versamenti bancari, sui modelli 770 e sulla documentazione rilevante. La CTR ha rigettato la revocazione ritenendo che le censure investissero non un errore di fatto, ma la valutazione delle prove e l'applicazione del principio di non contestazione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR erroneamente qualificato la domanda di revocazione e per non avere considerato come incontrovertibili alcuni fatti relativi ai maggiori redditi accertati e ai versamenti sui conti correnti; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento a diversi profili fattuali indicati come trascurati dal giudice di revocazione, oltre alla mancata motivazione sull'istanza di sospensione del termine per ricorrere per cassazione ex art. 398, comma 4, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore percettivo, ossia una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, e non è utilizzabile per censurare la valutazione delle prove o l'interpretazione delle risultanze processuali. Ha quindi ritenuto corretta la CTR nel qualificare le doglianze del contribuente come critiche alla valutazione probatoria e non come errore di fatto revocatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato: le doglianze non riguardavano un fatto storico decisivo omesso dal giudice, ma singoli elementi istruttori e questioni di merito; inoltre, la mancata motivazione sul rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c. non integra il vizio dedotto, trattandosi di provvedimento ordinatorio senza incidenza sulla decisione e, nel caso di revocazione manifestamente infondata, la sospensione non può essere utilmente invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e sono stati dati gli avvisi per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, inteso come falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto non controverso; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'interpretazione delle risultanze processuali.
Nel processo tributario la revocazione della sentenza segue i presupposti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., senza ampliarne l'ambito a vizi di valutazione probatoria.
Il principio di non contestazione non trasforma in errore revocatorio ogni pretesa erronea valutazione dei fatti o delle prove; nel processo tributario, inoltre, l'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del contribuente.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione della disciplina della revocazione e della non contestazione.
Il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda singole questioni di merito, elementi istruttori o ipotesi alternative.
La sospensione del termine per ricorrere per cassazione non è utilizzabile quando la revocazione appaia manifestamente infondata; il rigetto della sospensione è atto ordinatorio e non incide sulla decisione di merito della revocazione.
Richiamato in tema di rinnovazione degli adempimenti dopo la comunicazione alla parte della necessità di nomina di un nuovo difensore, quando il difensore sia venuto meno.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La revocazione ordinaria per errore di fatto è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione: è configurabile solo quando il giudice abbia percepito inesattamente un fatto risultante dagli atti, e non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate o coordinate.
- Non ricorre errore revocatorio se il fatto dedotto è stato oggetto di discussione tra le parti o se la censura investe un punto controverso deciso dal giudice.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o di singoli elementi probatori.
- Nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto all'atto impositivo, che costituisce l'oggetto del giudizio nei limiti delle censure del contribuente.
- La sospensione del termine per impugnare prevista dall'art. 398, comma 4, c.p.c. non opera in presenza di una revocazione manifestamente infondata; il relativo diniego ha natura ordinatoria e non è autonomamente decisivo sul merito della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →