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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28640/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Lecce che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso era successiva al decreto impugnato, ma non conteneva una certificazione esplicita del difensore circa la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione già data dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale non fosse conforme al requisito di legge, poiché il difensore non aveva certificato in modo espresso che la data di rilascio della procura fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite e la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto non illegittima tale disciplina. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio

    La norma introduce, per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale, un requisito speciale di ammissibilità: la procura deve essere posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare da certificazione del difensore.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Sono richiamati come termini di raffronto rispetto alla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, che costituisce deroga alle regole ordinarie sulla procura speciale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella valutazione di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nella valutazione di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella valutazione di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella valutazione di costituzionalità della disciplina speciale, ritenuta non contrastante con la Costituzione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione al rispetto del diritto UE e della CEDU nella disciplina speciale sulla procura per il ricorso in cassazione.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati come parametri eurounitari evocati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati come parametri eurounitari evocati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati come parametri convenzionali evocati nel giudizio di legittimità costituzionale della disciplina.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta che sia successiva al provvedimento impugnato, ma deve risultare espressamente certificata dal difensore la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
  • La mancata certificazione della data di rilascio della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, costituendo un requisito speciale di accesso al giudizio di legittimità.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, come interpretata dalle Sezioni Unite, è compatibile con i parametri costituzionali ed eurounitari richiamati.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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