Cassazione Penale, Sentenza n. 19542/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per detenzione a fini di spaccio, estorsione, ricettazione e danneggiamento (art. 635‑quinquies). Le censure principali riguardavano: (i) travisamento della prova in relazione ai capi di estorsione (capo P, U e V), deducendo l'assenza di minaccia e la mera irritazione o baratto; (ii) richiesta di rinnovazione istruttoria e violazione dell'art. 603 c.p.p. per non aver escusso il teste Toscano le cui dichiarazioni in altro procedimento sarebbero contrarie; (iii) illegittimità della pena alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 629 c.p. e richiesta di riconoscimento della lieve entità/attenuante del fatto; (iv) mancato riconoscimento della fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 per cessioni di hashish di modesta entità; (v) errata applicazione dell'art. 635‑quinquies comma 2 in relazione a sonde GPS, sostenendo che non costituiscono sistemi informatici di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha confermato che: (i) le condotte contestate sono idonee a integrare estorsione anche quando la minaccia sia implicita o indeterminata, valutazione correttamente svolta dai giudici di merito; (ii) in relazione al capo U) la ricostruzione della Corte territoriale era coerente con elementi intercettivi e dichiarazioni che indicano la partecipazione del ricorrente alle condotte estorsive; (iii) la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa a Toscano è stata legittimamente rigettata con motivazione congrua, atteso il contrasto e la non decisività delle dichiarazioni rese nel procedimento stralcio; (iv) non sussiste la lieve entità per le estorsioni, data la connessione con l'attività di spaccio organizzata, la pluralità di persone offese, la violenza e i reati correlati; (v) neppure le cessioni di hashish sono riqualificabili nella fattispecie attenuata ex art. 73, comma 5, essendo dimostrata attività di spaccio continuativa e organizzata; (vi) le sonde GPS sono riconducibili a sistemi informatici ai sensi della Convenzione di Budapest e, se destinate a finalità di sicurezza/public utility, rientrano nella qualificazione normativa applicata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
menzionato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare
norma che ha consentito la trattazione del ricorso con contraddittorio cartolare; utilizzata in ordine alla modalità di svolgimento del giudizio di legittimità
dedotto dal ricorrente come violato per il mancato esame del teste Toscano
la Corte ha ritenuto che la mancata rinnovazione istruttoria non violi l'art. 603 quando la decisione è motivata e le dichiarazioni pregresse del teste sono contraddittorie o non decisive rispetto alla ricostruzione accusatoria
citata in relazione alla declaratoria di incostituzionalità (sent. n. 120/23)
il ricorrente invocava effetti sulla determinazione della pena; la Corte ha esaminato la questione e ritenuto infondate le deduzioni difensive rispetto alla lieve entità, non applicando la riduzione invocata
invocato per la riqualificazione delle cessioni di hashish in fattispecie attenuata
la Corte ha confermato che tale attenuazione non è riconoscibile quando emergono indici di spaccio continuativo e organizzato (costante disponibilità, canali di approvvigionamento, numero di cessioni e consumatori riforniti)
art. 635‑quinquies cod.pen., comma 2
contestato in relazione al danneggiamento di sonde GPS
la Corte ha ritenuto che le sonde GPS rientrino nella nozione di "sistema informatico" alla luce della Convenzione di Budapest e della sua definizione di dati/sistemi informatici; la qualificazione di "pubblica utilità" dipende dalla destinazione funzionale, potendo ricomprendere apparati di geolocalizzazione usati per finalità di sicurezza pubblica
Convenzione di Budapest (art. 1) e L. 18 marzo 2008 n. 48 (ratifica)
citata in relazione alla definizione di "sistema informatico" e "dati informatici"
la Corte ha richiamato la definizione convenzionale per sostenere che dispositivi GPS sono sistemi informatici in quanto elaborano automaticamente dati di localizzazione, giustificando l'applicazione della disciplina sui sistemi informatici di pubblica utilità se destinati a finalità pubbliche
Massime di principio
- La minaccia estorsiva può essere anche implicita o indeterminata: non è necessario che la minaccia sia esplicita purché, nel contesto, sia idonea a incutere timore e coartare la volontà della vittima
- La valutazione della prova e della credibilità dei testimoni compete ai giudici di merito; la Cassazione sindaca solo i vizi logico‑giuridici gravi e motivazioni apparenti, non la semplice diversa rivalutazione degli elementi
- La riconoscibilità della lieve entità o della fattispecie attenuata per reati connessi allo spaccio richiede che emergano indici di modesta offensività e assenza di organizzazione: disponibilità continuativa di stupefacente, ripetizione di cessioni e collegamenti con canali di approvvigionamento escludono l'attenuante
- La richiesta di rinnovazione istruttoria può essere legittimamente respinta se il giudice di merito motiva adeguatamente che le dichiarazioni pregresse del teste sono contraddittorie o non decisive per il giudizio
- I dispositivi GPS e simili possono rientrare nella nozione di "sistema informatico" secondo la Convenzione di Budapest e la normativa di ratifica; la qualificazione come "pubblica utilità" dipende dalla destinazione funzionale e dall'uso per finalità di sicurezza pubblica
- Collegamento fra reati (es. estorsione e spaccio) e la pluralità di soggetti offesi o l'uso di violenza aggravano la valutazione della gravità e ostano all'applicazione di attenuanti di lieve entità
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