Cassazione Penale, Sentenza n. 37237/2024 del 10/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 6 ottobre 2023 che aveva assolto Massimo Balia per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e aveva esteso analoga valutazione alla società Cosir s.r.l. Balia deduceva errata applicazione degli artt. 131-bis, 256, comma 1 lett. a) e b), e 258 del d.lgs. n. 152/2006 e vizi di motivazione, sostenendo che la condotta (mancata contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita per i primi due mesi con la mancata compilazione dello schedario) era al più un illecito amministrativo ex art. 258 d.lgs. 152/2006 e non un reato. La Cosir sollevava più censure: carenza di motivazione in relazione alla responsabilità dell'ente, errata qualificazione della fattispecie (contestazione di reato anziché, al più, illecito amministrativo), mancato accertamento dell'eventuale vantaggio per l'ente (elemento essenziale per la responsabilità ex d.lgs. 231/2001) e illogicità della motivazione circa l'assenza di beneficio per la società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per carenza motivazionale della sentenza impugnata: il Tribunale aveva concentrato l'argomentazione quasi esclusivamente sulla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) senza svolgere una adeguata e compiuta verifica preliminare circa la sussistenza del reato attribuito a Balia e della responsabilità amministrativa della società Cosir. La Corte ha rilevato che la fattispecie contestata sembrerebbe in realtà riconducibile, almeno in parte, alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri prevista dall'art. 258 d.lgs. 152/2006 (illecito amministrativo) e che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare separatamente e con sufficiente motivazione la prova della colpevolezza della persona fisica e dell'eventuale responsabilità dell'ente, non potendo anticipare il tema della particolare tenuità senza tale verifica. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'eventuale riconoscimento della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. non può automaticamente estendersi alla responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001, la quale richiede autonomo accertamento. P.Q.M. la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Sassari in diversa composizione per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Rilevata come tema centrale nella sentenza di merito: la Corte ha osservato che il riconoscimento della particolare tenuità non può essere applicato senza prima accertare compiutamente la sussistenza del reato; inoltre la causa di non punibilità ex art. 131-bis non si estende automaticamente alla responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001
art. 256, commi 1 lett. a) e b) d.lgs. n. 152/2006
Norma incriminatrice richiamata nella contestazione: la Corte ha ritenuto necessario che il Tribunale valutasse con maggior dettaglio se la condotta rientrasse nella fattispecie penale contestata
Richiamata dalle difese come possibile qualificazione alternativa del fatto: disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri/formulari e prevede sanzione amministrativa. La Corte ha evidenziato che la condotta contestata (mancata compilazione dello schedario) potrebbe essere al più riconducibile a questa fattispecie
Norma richiamata nella imputazione dell'ente in relazione alle condotte contestate; la Corte ha ritenuto necessario verificare la sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente
art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n. 231/2001
Richiamata nella imputazione alla società per illecito amministrativo derivante dalla normativa ambientale; la Corte ha sottolineato che la responsabilità dell'ente richiede autonomo accertamento e non può essere esclusa o confermata sulla base dell'applicazione dell'art. 131-bis alla persona fisica
D.M. 8.4.2008 e D.M. 13.5.2009
Decreti ministeriali che definiscono requisiti tecnico-gestionali e i modelli di schedari per la contabilizzazione dei rifiuti; la mancata osservanza di tali modelli è il fatto materiale contestato
Massime di principio
- Il giudice di merito deve prima verificare in modo completo e motivato la sussistenza del reato prima di affrontare eventuali cause di esclusione della punibilità (es. particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.)
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità applicata alla persona fisica non si estende automaticamente alla responsabilità amministrativa della persona giuridica ex d.lgs. 231/2001; quest'ultima richiede un autonomo e specifico accertamento dei presupposti, compreso l'eventuale vantaggio per l'ente
- Condotte consistenti in omissioni formali o contabili (es. mancata compilazione di schedari o registri) possono essere, a seconda del contesto probatorio, inquadrate come illeciti amministrativi ex art. 258 d.lgs. 152/2006 piuttosto che come reati previste da altre disposizioni penali; è dunque essenziale valutare la concreta rilevanza penale della condotta
- Nelle ipotesi di responsabilità dell'ente occorre valutare specificamente l'elemento del vantaggio o dell'interesse dell'ente derivante dalla condotta e motivare compiutamente l'accertamento di tale requisito
- La mera adozione di una causa di esclusione della punibilità per l'agente non può determinare automaticamente l'assoluzione o l'esclusione di responsabilità dell'ente: il giudice deve procedere ad una doppia e distinta valutazione probatoria
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