Cassazione Civile, Ordinanza n. 09308/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, confermata in reclamo dalla corte d’appello. Il ricorrente sosteneva che la società dovesse essere esentata dal fallimento perché operante nell’ambito dell’attività agricola ex art. 2135 c.c., in quanto avrebbe commercializzato prevalentemente prodotti ottenuti dalla società semplice agricola collegata, con attività di completamento del ciclo produttivo. Contestava inoltre che la corte territoriale avesse ritenuto, senza prova, che la società avesse svolto attività ulteriori e commerciali prevalenti, come la gestione di un ristorante, l’acquisto di quote di una società estera e operazioni finanziarie di cartolarizzazione; deduceva infine vizi motivazionali e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, nonché omesso esame di fatti decisivi, anche con riguardo all’oggetto sociale che avrebbe compreso attività agricole o connesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la corte d’appello aveva esaminato i fatti rilevanti e motivato in modo non apparente, ritenendo non dimostrato che la commercializzazione riguardasse prodotti ottenuti prevalentemente dal proprio fondo e valorizzando, in modo coerente con la giurisprudenza consolidata, la prevalenza di attività commerciali e l’oggetto sociale della società, che includeva anche attività commerciali. La Corte ha inoltre affermato che, per le società costituite in forma societaria e aventi oggetto commerciale, non rileva l’attività agricola concretamente svolta se lo statuto attribuisce natura commerciale all’impresa, con conseguente assoggettabilità a fallimento. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Le attività connesse sono rilevanti solo se effettivamente strumentali e non prevalenti rispetto all’attività agricola tipica; la commercializzazione di prodotti può escludere l’esenzione dal fallimento se non è provato che riguardi prevalentemente prodotti del proprio fondo.
Richiamato per la nozione generale di imprenditore, in coordinamento con la disciplina sulla fallibilità.
Sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano attività commerciale; l’esenzione agricola non opera se l’attività commerciale è in concreto prevalente o se la società ha oggetto commerciale.
Richiamato come norma di coordinamento sull’assoggettabilità a procedure concorsuali degli imprenditori non esenti.
Il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricognizione dei fatti o la valutazione del materiale probatorio.
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta il dissenso sulla valutazione delle prove.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
L’onere di provare il fatto impeditivo dell’assoggettabilità a fallimento grava su chi invoca l’esenzione agricola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione dell’esenzione dal fallimento per attività agricola richiede la prova che le attività connesse siano effettivamente accessorie e non assumano un rilievo prevalente o autonomo rispetto all’attività agricola tipica.
- Quando l’impresa è costituita in forma societaria e l’oggetto sociale ha natura commerciale, la qualità di imprenditore commerciale discende dalla costituzione della società; l’attività agricola concretamente svolta non è sufficiente, da sola, a sottrarre la società al fallimento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omissione di analisi di singoli documenti o risultanze istruttorie.
- L’onere di dimostrare il fatto impeditivo dell’assoggettabilità a fallimento grava su chi invoca l’esenzione, secondo i principi dell’art. 2697 c.c. e della vicinanza della prova.
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