Cassazione Penale, Sentenza n. 41431/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha riconosciuto responsabile del reato di contrabbando (artt. 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e 295 ultimo comma d.P.R. n. 43/1973) connesso all'imbarcazione M/Y "Brigitte" formalmente intestata alla società ALTEA PTE LTD (Singapore). In via preliminare deduce l'estinzione del reato per prescrizione (reato consumato il 4/1/2017), e con il primo motivo contesta l'applicazione dell'art. 216 d.P.R. n. 43/1973 e la mancata applicazione dell'art. 259 c.p.p.: sostiene che l'imbarcazione fosse sotto sequestro giudiziario disposto da privati e custodita da custodi giudiziari istituzionali, quindi egli non avrebbe potuto effettuare la comunicazione prevista dall'art. 216 e sarebbe estraneo alla violazione. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 301 d.P.R. n. 43/1973 e mancata applicazione dell'art. 240 c.p.: contesta la confisca perché il bene sarebbe intestato a persona estranea al reato (ALTEA PTE LTD) e chiede annullamento della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: il reato di contrabbando può configurarsi anche per mezzi in temporanea importazione quando cessano le condizioni per tale regime (o è decorso il termine previsto, 18 mesi) e tale termine non è interrotto da sequestri richiesti da privati; inoltre non risultava alcuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria da parte dell'interessato. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse dell'imputato a impugnare la confisca di un bene formalmente intestato a terzi; solo il titolare formale può legittimamente impugnare la misura ablativa. La Corte ha inoltre rilevato che, contrariamente a quanto dedotto, il termine prescrizionale non era ancora spirato (il termine massimale veniva fatto decorrere fino al 31/10/2024 tenuto conto delle sospensioni). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Norma fiscale richiamata per la violazione relativa all'IVA all'importazione; applicata per qualificare l'illecito tributario connesso all'importazione dell'imbarcazione.
art. 295, ultimo comma, d.P.R. n. 43/1973 (T.U. doganale)
Dispositivo del codice doganale richiamato per il reato di contrabbando; la Corte l'ha interpretato in combinato con le norme sulla temporanea importazione per ritenere integrato il reato anche quando cessano le condizioni della temporanea importazione.
Regola le condizioni e le comunicazioni per la temporanea importazione di mezzi di trasporto; la Corte ha precisato che il termine di permanenza è interrotto solo dalla comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e che i sequestri richiesti da privati non interrompono tale termine.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in tema di comunicazioni/atti relativi al sequestro: la Corte ha ritenuto la deduzione infondata perché il sequestro civile non sospendeva gli obblighi previsti dall'art. 216.
Norma doganale relativa alla confisca; impugnata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'interesse a impugnare spettasse al titolare formale del bene.
Norma sul regime della confisca e beni di terzi: invocata dal ricorrente per sostenere che la confisca non poteva colpire beni di persona estranea al reato; la Corte però ha richiamato il principio che solo il terzo proprietario può impugnare la confisca del proprio bene.
artt. 157 e 161 c.p. (prescrizione)
Norme sul termine prescrizionale: la Corte ha calcolato il termine massimale e le sospensioni e ritenuto che la prescrizione non fosse ancora maturata alla data di deposito della sentenza.
Norma che consente al giudice di rilevare d'ufficio cause di non punibilità; la Corte ha precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e dunque la rilevazione di tali cause in Cassazione.
Norma che disciplina le conseguenze per il ricorso inammissibile: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità dolosamente o colposamente determinata.
Massime di principio
- Il reato di contrabbando doganale può sussistere anche per mezzi di trasporto importati in temporanea importazione quando vengono meno le condizioni di tale regime o decorre il termine previsto (di norma 18 mesi).
- La comunicazione all'Amministrazione Finanziaria prevista dall'art. 216 d.P.R. n. 43/1973 è fondamentale per interrompere il termine della permanenza in temporanea importazione: l'assenza di tale comunicazione può integrare l'elemento oggettivo del reato.
- I sequestri disposti a istanza di privati (giudice civile) non interrompono il termine di permanenza in temporanea importazione; pertanto non bastano a escludere la responsabilità per contrabbando se le condizioni del regime temporaneo vengono meno.
- La confisca di un bene formalmente intestato a terzi non può essere efficacemente impugnata dall'imputato che non sia titolare del diritto sul bene: la tutela per i terzi spettanti è riservata ai diretti aventi interesse (proprietario formale).
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce alla Corte di Cassazione di sindacare ulteriormente la vicenda e di rilevare d'ufficio cause di non punibilità (compresa la prescrizione); pertanto è cruciale assicurare la correttezza formale e il rispetto dei presupposti di ammissibilità dell'impugnazione.
- Nelle controversie penali con profili amministrativo-tributari è essenziale curare sia gli adempimenti amministrativi (es. comunicazioni all'Amministrazione finanziaria) sia la titolarità formale dei beni per evitare questioni di inammissibilità o perdita di rimedi processuali.
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