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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23187/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per falsità ideologica (art. 483 c.p.) relativa a una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale in cui l'imputato aveva indicato un reddito di € 31.441,72 mentre il reddito effettivo era € 34.978,00. L'imputato deduceva errata determinazione del limite reddituale per l'esenzione dal contributo unificato (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002) e sosteneva la configurabilità del cosiddetto 'falso innocuo' perché, a suo avviso, avrebbe comunque avuto diritto all'esenzione. La Corte territoriale aveva ritenuto integrata la falsità escludendo il carattere innocuo.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Pur rilevando che il reddito dichiarato era inferiore a quello reale e che il reale superava il limite di esenzione (limite correttamente individuato in € 34.481,46 per l'anno 2018), la Corte ha ritenuto che la condotta fosse qualificabile, per i principi di diritto consolidati, come indebito ottenimento di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e non come falsità ideologica (art. 483 c.p.). Tuttavia, il vantaggio economico conseguito (o il risparmio di spesa) risultava al di sotto della soglia di punibilità prevista per il reato di cui all'art. 316-ter (soglia riferita alle soglie e riduzioni previste dal D.P.R. 115/2002), con la conseguenza che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Perciò la sentenza è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi al Prefetto di Ragusa.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 9, comma 1-bis

    Disciplina l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le controversie individuali di lavoro; la Corte verifica il limite reddituale applicabile per l'anno 2018 ai fini della valutazione della falsa attestazione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 92

    Prevede un aumento del limite reddituale per familiari conviventi esclusivamente per i procedimenti penali; la Corte rileva che tale aumento non è applicabile al caso delle controversie di lavoro

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 3

    Stabilisce la riduzione/parametri del contributo per le controversie individuali di lavoro; la Corte lo utilizza per determinare l'entità del vantaggio economico/riduzione e verificare la soglia di rilevanza penale

  • D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 76

    Norme sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e sulle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci; erano le norme richiamate in relazione alla falsità ideologica contestata

  • Codice Penale, art. 483

    Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: la Corte ricorda che tale fattispecie può essere assorbita dal reato di cui all'art. 316-ter quando la falsa dichiarazione è finalizzata a ottenere un'indebita erogazione pubblica

  • Codice Penale, art. 316-ter

    Delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: la Corte qualifica la condotta in questione alla luce della giurisprudenza che considera questa fattispecie prevalente quando la falsa attestazione mira a un indebito vantaggio economico pubblico

  • Codice penale, art. 84

    Principio dell'assorbimento: viene richiamato per spiegare come i delitti di falso possano essere assorbiti nel delitto di indebita erogazione (art. 316-ter)

  • Codice di procedura penale, art. 521, comma 1

    Consente la riqualificazione del fatto in sede di legittimità senza rinvio quando non è necessaria una rivalutazione della prova; la Corte l'ha utilizzata per riqualificare la fattispecie in art. 316-ter

Massime di principio

  • Quando una dichiarazione falsa è finalizzata a ottenere un vantaggio economico a carico della collettività, la condotta va di norma qualificata come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter) e non come semplice falsità ideologica (art. 483).
  • La riqualificazione in art. 316-ter può assorbire i reati di falso ai sensi dell'art. 84 c.p.; tuttavia la rilevanza penale dipende dall'ammontare dell'indebito vantaggio o risparmio di spesa rispetto alle soglie di punibilità previste dalla normativa di riferimento.
  • Se l'ammontare dell'agevolazione/riduzione ottenuta è al di sotto della soglia prevista per il reato di indebita percezione, il fatto può non essere configurato come reato e la sentenza penale deve essere annullata senza rinvio.
  • Nel calcolo dei limiti reddituali per specifici benefici (es. esenzione dal contributo unificato) occorre applicare correttamente le regole speciali (es. l'incremento per familiari conviventi previsto dall'art. 92 D.P.R. 115/2002 è limitato ai procedimenti penali e non si applica alle controversie civili/lavoro). Errori su questi punti possono influire sulla qualificazione giuridica della condotta.
  • La Corte di legittimità può procedere alla riqualificazione del fatto in sede di legittimità (art. 521 c.p.p.) senza necessità di rinvio quando la nuova qualificazione non richiede rivalutazione delle prove.
  • La distinzione tra 'falso innocuo' e falso rilevante deve considerare non solo la discrepanza formale, ma l'effettivo vantaggio economico prodotto e la soglia di punibilità prevista dalla normativa applicabile.

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